contratti avvocato bresciaL’obbligazione è il vincolo giuridico in virtù del quale il titolare di una situazione debitoria è tenuto ad eseguire una prestazione, patrimonialmente valutabile, per soddisfare l’interesse, anche non patrimoniale, del creditore: quest’ultimo ha, contemporaneamente, la possibilità di pretendere l’adempimento della prestazione e l’obbligo di cooperare con il debitore. Questa definizione si basa sugli articoli 1174 e 1175 del nostro codice civile e fa ben comprendere l’estensione che il diritto delle obbligazioni e dei contratti riveste oggi nel nostro ordinamento.

Utilizzando le categorie della migliore dottrina, dal punto di vista economico i contratti si possono così suddividere:

A) Contratti che disciplinano i rapporti patrimoniali familiari (patrimonio familiare, regime patrimoniale dei coniugi, fondo patrimoniale, impresa familiare).

B) Contratti che provvedono a favorire la circolazione della ricchezza (beni e servizi):

a) Contratti di scambio, diretti a realizzare un do ut des, in cui materia dello scambio è un dare a titolo oneroso; tali sono: la compravendita, i contratti di borsa, il riporto, il contratto estimatorio, la permuta, la rendita perpetua, la rendita vitalizia, ecc.

b) Contratti di scambio, diretti a realizzare un do ut facias, in cui la materia è un facere, ossia l’assunzione di un’obbligazione di fare (servizio), da parte del debitore, contro la prestazione che consiste in un dare; tali sono: la locazione, l’affitto, la locazione di nave (o aeromobile, o autoveicolo), la somministrazione, il noleggio di nave o di aeromobile, il contratto di lavoro, il contratto d’opera, l’appalto, il trasporto.

c) Contratti di scambio, diretti a realizzare un facio ut facias, in cui vi sono due prestazioni della medesima struttura (sebbene non del medesimo contenuto), che si fronteggiano. È, questo, uno schema, nel quale possono trovar luogo talune figure di contratti innominati (v. infraContratto innominato).

d) Contratto di scambio, in cui si dà una cosa o si assume un’obbligazione, senza corrispettivo, è la donazione.

I contratti di scambio, diretti a un dare, trasferiscono la pienezza dei poteri economici (proprietà) sul bene che ne è oggetto; quelli diretti a un facere attribuiscono – di regola – il potere (economico) di godimento sul bene (comodato, locazione), mentre il potere (economico) di disposizione rimane nell’altro contraente.

C) Contratti di collaborazione (o di cooperazione) – dove una parte esplica la sua attività, in concorso con l’attività altrui, sebbene in maniera indipendente – sono: il mandato, la commissione, la spedizione, il contratto di agenzia, il contratto di edizione, il contratto di rappresentazione, il contratto di esecuzione, il contratto di cessione dell’invenzione, o del brevetto per marchio di impresa.

Fra i contratti di collaborazione, suol essere annoverato anche il gruppo dei cosiddetti contratti associativi, più recentemente, chiamati di organizzazione. Di questi, farebbero parte la società, nelle sue varie sottospecie, il sindacato azionario, l’associazione in partecipazione, e (in base a un secondo significato di contratto associativo) taluni contratti agrari (mezzadria, colonia, soccida) e, infine, da un certo aspetto, le coalizioni economiche, note sotto il nome di consorzi fra imprenditori.

D) Contratti di prevenzione del rischio e di previdenza, ossia l’assicurazione, la capitalizzazione, la rendita vitalizia.

Taluni di essi, guardati da altro aspetto, sono contratti aleatori. Tali, in senso stretto, sono anche il gioco e la scommessa.

E) Contratti di conservazione (custodia) e cautelari, ossia il deposito, il sequestro (convenzionale) e, sotto un certo aspetto, il contratto di cassetta forte di custodia.

F) Contratti, rivolti a prevenire, o a dirimere una controversia: la transazione e il compromesso.

G) Contratti, aventi ad oggetto la concessione di credito, che sono i contratti (i più di essi sono detti, nel loro complesso, bancari) di apertura di credito, anticipazione, sconto, deposito pecuniario, mutuo, comodato bancario, conto corrente ecc.; e il mandato di credito.

H) Contratti costitutivi di diritti reali di godimento (enfitèusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù) di garanzia reale o personale (pegno, ipoteca, fideiussione, anticresi).

Lo Studio Legale dell’Avvocato Pedretti offre in Brescia consulenza giudiziale e stragiudiziale su ogni problematica contrattuale, sulla sua interpretazione, modifica, risoluzione, ecc.

Negli ultimi anni particolare attenzione viene dedicata ai Clienti – Consumatori nella tutela dei diritti riconosciuti dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), quali la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, l’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà, la trasparenza e l’equità nei rapporti contrattuali, l’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

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