Buoni Fruttiferi Postali: attenti alla Serie Q /P

buoni-postali-fruttiferi-serie-q-pTrib. Bergamo, sent. n. 1788/2016 – Cass., SS.UU. sent. n. 13979/2007 – Arbitro Bancario Finanziario, decisione n. 475/13

Come è ormai noto ai (comunque) fortunati possessori di buoni postali fruttiferi emessi a metà degli anni Ottanta, con decreto del 13.06.1986 il ministero del Tesoro, di concerto con il ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, istituiva la serie ordinaria “Q” dei buoni postali fruttiferi. Con tale decreto venivano sensibilmente diminuiti i tassi d’interesse spettanti ai possessori delle serie precedenti, di cui si è già parlato in altro articolo del presente sito.

La fattispecie che qui si affronta riguarda la prassi utilizzata da Poste Italiane a partire dal 1° luglio 1986, quando sui moduli della precedente “Serie P” venivano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi (v. immagine in alto).

Ebbene, in forza di tale prassi i tassi d’interesse indicati a tergo del buono postale erano gli unici che potevano trovare applicazione nei conteggi finali. Peraltro il timbro utilizzato da Poste indicava i tassi d’interesse dal 1° al 20° anno, senza nulla specificare per i tassi d’interesse applicabili dal 20° al 30° anno.

In questa lacuna è nato il contenzioso fra i risparmiatori e Poste Italiane: secondo i primi, infatti, in assenza di specificazione, sarebbero applicabili gli interessi trascritti sul modulo originario; secondo Poste si applicherebbero invece i tassi indicati fino al 20° anno, anche se non espressamente specificati nel timbro a secco.

La differenza non è da poco: ad esempio, per il buono postale fruttifero rappresentato nell’immagine si tratta di quasi ottomila euro di interessi!

Le Autorità finora intervenute a dirimere le controversie insorte al momento dell’incasso dei titoli in questione sono in gran parte favorevoli ai risparmiatori: come espresso dalla pronuncia del Tribunale di Bergamo indicata in epigrafe, laddove in corso di rapporto non sia intervenuto un nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi (come avvenuto per i buoni della “Serie Q/P”), le diciture riportate sui buoni postali non possono essere svalutate e troveranno piena applicazione in assenza di specificazione del timbro utilizzato al momento della sottoscrizione (cfr. anche Arbitro Bancario Finanziario Milano, decisione n. 475 del 23/01/2013).

Ciò in forza dell’insegnamento ormai pacifico della Suprema Corte, che, a Sezioni Unite, ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo sottolineando che il contrasto fra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono (Cass. SS. UU. n. 13797/2007).

Alla luce di quanto sopra lo Studio Legale Pedretti è disponibile a fornire i chiarimenti necessari ai possessori di buoni postali fruttiferi della Serie Q/P, ovviamente prima del loro incasso tenuto conto che, al momento della liquidazione, Poste Italiane fa sottoscrivere ai clienti una quietanza liberatoria avverso future azioni legali.

In altri articoli si illustrano le prime pronunce del Tribunale di Brescia: clicca qui per accedervi nonché altre pronunce nel frattempo intervenute sul punto.

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18 commenti su “Buoni Fruttiferi Postali: attenti alla Serie Q /P

  1. Buonasera sono in possesso di alcuni BFP emessi nel 1986 serie P , con timbro successivamente apposto QP e nuovi tassi. Volevo capire ,come procedere ,alla luce della sentenza da lei riportata e considerando che allo sportello postale l’importo di rimborso calcolato è con i nuovi tassi nonostante le mie rimostranze esposte.
    Grazie

    1. Buongiorno Sig.ra Simonetta,
      in questa fase Poste Italiane continua a sostenere la propria tesi, per cui risulterebbe applicabile ai buoni in oggetto esclusivamente il DM 13.06.1986. Per ottenere l’applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte e da molti Giudici del merito è pertanto necessario procedere giudiziariamente.
      A disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.
      Avv. Paolo Pedretti

  2. sono possessorre insieme ad altri di 6 buoni serie Q/P trentennali del valore…. scaduti in agosto come procedere per il miglior risultato. in attesa di un cenno di riscontro porgo cordiali saluti

    1. Egregio Sig. Carozza, come spiegavo in precedenza, in questa fase Poste Italiane continua a sostenere la propria tesi, per cui risulterebbe applicabile ai buoni in oggetto esclusivamente il DM 13.06.1986. Per ottenere l’applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte e da molti Giudici del merito è pertanto necessario procedere giudiziariamente.
      A disposizione per ogni chiarimento e per la fissazione di un appuntamento, porgo cordiali saluti.
      Avv. Paolo Pedretti

  3. Gent.mo Avvocato purtroppo vengo a conoscenza di questa vicenda solo adesso.A gennaio ho riscosso alcuni BFP SERIE P , con i 2 timbri apposti (SERIE Q/P e NUOVI TASSI).Ho conservato le copie e la ricevuta.Cosa posso fare?Secondo me Poste andrebbe condannata anche per quella liberatoria che fa sottoscrivere.Mi sento truffata 2 volte.Resto in attesa di un Suo cortese riscontro.Cordialità.

    1. Gent.ma Sig.ra Annamaria,
      purtroppo l’incasso dei titoli senza “precauzioni” rende il contenzioso più arduo.
      Peraltro sulla natura giuridica della dichiarazione che Poste Italiane fa firmare è possibile discutere.
      Resto a disposizione per ogni chiarimento.
      Cordiali saluti.
      Avv. Paolo Pedretti

  4. Buongiorno,
    sono in possesso di 2 buoni del valore di 100.000 lire, non credo che la cifra sia così cospicua per intraprendere un’azione legale. In ogni caso secondo lei sarebbe possibile riscuotere senza firmare la liberatoria e sarebbe in grado di quantificare la differenza tra la cifra spettante e quella elargita da poste italiane?
    La ringrazio anticipatamente per l’attenzione!

    1. Egregio Sig. Roberto,
      solitamente gli Uffici Postali non consentono il ritiro dei buoni senza la sottoscrizione della loro modulistica.
      Per i buoni da 100.000 lire la differenza oggetto di contenzioso è pari a circa 400 euro per ciascun titolo della serie Q/P.
      Cordiali saluti.
      Avv. Paolo Pedretti

  5. Ho contattato poste e chiedono di avanzare reclamo formale perchè sono a conoscenza delle sentenze in merito. Non so se fidarmi, ma sempre le poste mi hanno detto di incassare quanto pagano al momento e nel caso riconoscano l’errore risarciscono la differenze. Nel caso di buoni passati già incassati, mi dicono di procedere a pagamento della verifica di buoni passati tremite il proprio codice fiscale.

    1. Egregio Sig. Mario,
      non concordo con il suggerimento di Poste: in giudizio, se i titoli sono stati incassati, eccepiscono la sottoscrizione del risparmiatore di quietanza liberatorio al momento dell’incasso.
      Qualora sia intenzionato ad avviare contenzioso, è meno rischioso farlo prima dell’incasso dei titoli.
      Cordiali saluti.
      Avv. Paolo Pedretti

  6. Buonasera Le volevo chiedere se ad un buono serie Q/P datato 01/10/1987 va bene la valutazione delle poste o rientra nella casistica da Lei indicata ?
    Grazie
    Cordiali saluti

    1. Buonasera Sig. Biello,
      se il titolo riporta il timbro a secco che prevede gli interessi dal primo al ventesimo anno, senza nulla specificare per le rendite dal ventesimo al trentesimo anno, può essere oggetto del contenzioso come descritto nel commento al provvedimento sopra illustrato.
      Cordiali saluti.
      Avv. Paolo Pedretti

  7. mi perdoni se la disturbo, volevo chiederle anche io un consiglio per quanto riguarda buoni fruttiferi serie QP emessi nel 1998 recanti timbro nella parte posteriore del buono stesso con il calcolo degli interessi fino al 20esimo anno, dovrei ritirarli adesso mi piacerebbe un suo parere e agire poi di conseguenza

    1. Buongiorno, credo che il buono in Suo possesso sia del 1989, e non come indicato del 1998.
      In ogni caso valgono le considerazioni sopra esposte: l’incasso del titolo può pregiudicare l’azione successiva per recuperare il preteso maggior credito, perché Poste sostiene che la ricevuta firmata al momento dell’incasso abbia il valore di quietanza liberatoria.
      Per quanto riguarda le azioni giudiziali possibili mi riporto a quanto già illustrato.
      Cordiali saluti.
      Avv. Paolo Pedretti

  8. Buonasera Volevo Chiedere se ad un Buono Serie P =O= datato 28/09/1985 va bene nella valutazione delle poste oppure rientra nella casistica da lei indicata?
    Per ogni milione di lire quanti Euro di differenza vi sono tra quello che vuole dare Poste Italiane e quello che spetterebbe se per caso tale buono rientri nella casistica da Lei Indicata?
    Che spesa comporta affrontare una causa contro poste Italiane?

    Grazie e Buona Serata!!!!!!!!!

    1. Buonasera sig. Cornacchione,
      il contenzioso affrontato dal nostro Studio ha ad oggetto buoni postali della serie Q/P emessi dopo il 13.06.1986.
      Ritengo pertanto che i buoni in Suo possesso non rientrino nel contenzioso da noi seguito.
      Cordiali saluti.
      Studio Legale Pedretti

  9. Buongiorno, sono in possesso di due buoni serie Q da 100000 lire ciascuno stipulati il 25/09/1990. Volevo sapere se rientrano nella casistica da voi più volte evidenziata.
    Cordiali saluti.

    1. Il nostro Studio si occupa esclusivamente del contenzioso che riguarda i buoni postali della serie Q/P.
      Mi spiace ma non possiamo esserLe d’aiuto.
      Cordialmente, Studio Pedretti

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