Buoni Postali serie Q/P e serie O: le pronunce bresciane

Buoni Postali PosteTribunale Brescia, ord. 07.07.2017

Con decreto ingiuntivo emesso in data 11.04.2017 il Tribunale di #Brescia aveva accolto il ricorso monitorio depositato dal nostro Studio Legale nell’interesse di tre risparmiatori in possesso di buoni postali fruttiferi della cd. #serie Q/P, di cui già si è parlato in altra sede.

Il Tribunale, aderendo alla tesi da noi propugnata sulle modalità di conteggio delle rendite maturate a favore dei risparmiatori dal ventesimo al trentesimo anno, accoglieva la richiesta di ingiunzione, concedendo la provvisoria esecuzione al medesimo provvedimento.

Poste Italiane S.p.A. formulava rituale opposizione al titolo notificato, chiedendo altresì la sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 649 cod. proc. civ.

A seguito dell’instaurazione del contraddittorio, il Tribunale di Brescia, con il provvedimento in esame, ha respinto l’istanza di Poste Italiane S.pA., fornendo un’ampia ed approfondita motivazione.

Secondo il Tribunale, la fattispecie va affrontata tenendo conto che i buoni postali fruttiferi oggetto di contenzioso sono stati emessi successivamente al Decreto Ministeriale 13.06.1986, che modificava i tassi di interesse applicati alle serie precedenti ed istituiva una nuova serie distinta con la lettera “Q”. Contestualmente tale decreto disponeva che buoni postali di serie precedenti (in particolare della serie P emessi dal 1° luglio 1986) potessero essere utilizzati anche successivamente all’emissione del decreto, con apposizione, a cura degli uffici postali, di due timbri, “uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Peraltro i buoni postali oggetto di causa riportano sì entrambi i timbri aggiuntivi, ma il timbro apposto nella parte posteriore di ciascun titolo indica esclusivamente le rendite applicabili sino al ventesimo anno, non modificando l’importo fisso a bimestre applicabile dal ventesimo al trentesimo anno come risultante dalla stampigliatura preesistente al timbro (e difforme da quello di cui alla tabella allegata al D.M. 13.6.1986).

Alla luce di tali premesse la fattispecie va inquadrata all’interno dei principi enunciati dalla Suprema Corte nella già commentata sentenza a Sezioni Unite n. 13979/2007.

In particolare la circostanza per cui solo in caso di sopravvenuta modifica per decreto dei tassi di interesse dei buoni postali si sarebbe dovuto tener conto anche dell’ulteriore tabella da mettere a disposizione presso gli uffici postali, unitamente alla circostanza per cui lo stesso D.M. con il quale era stata disposta l’ultima variazione dei tassi d’interesse precedente all’emissione di cui è causa, si fosse fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo di contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, espressamente indicando sul documento il differente regime cui essi erano soggetti (e la misura dei nuovi tassi) sono tutti elementi che persuadono di come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

Per tali ragioni, considerato che nella medesima pronuncia è stato precisato che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono, il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione, confermando la bontà della tesi sostenuta dal nostro Studio Legale: si allega il relativo provvedimento.

Sempre con riferimento al contenzioso che vede coinvolti i risparmiatori in possesso di buoni postali fruttiferi sottoscritti negli  anni Ottanta, si segnala un’altra interessante pronuncia del Tribunale di Brescia, che respinge analoga istanza di sospensione ex art. 649 cod. proc. civ. rispetto ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in relazione a buoni postali della serie O e della serie P, precedentemente all’emissione del D.M. 13.06.1986: si allega il provvedimento del 14.06.2017.

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