Coronavirus e assenze dal lavoro

avvocato brescia coronavirusPosso assentarmi dal lavoro per timore di essere contagiato dal coronavirus, mantenendo la retribuzione?

La risposta è negativa e gravi sono le conseguenze in cui incorre il lavoratore, il quale potrà essere considerato assente ingiustificato e rischiare un provvedimento disciplinare a proprio carico.

Alcuni chiarimenti sul punto sono stati forniti dalla “Fondazione Studi Consulenti del Lavoro” con un approfondimento del 24.02.2020, che individua cinque tipologie di assenze (che qui si allega).

Vediamole nello specifico:

1) A CASA PER L’ORDINANZA”

Si tratta di un’assenza derivante da un’impossibilità che non dipende dalla volontà del lavoratore, bensì da un ordine della pubblica autorità.

Dunque, l’assenza sarà retribuita.

In ogni caso, il lavoratore potrà, ove possibile, svolgere l’attività lavorativa in smart working (lavoro agile) eseguendo la prestazione da remoto senza vincoli spaziali.

2) SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE”

Anche in questo caso l’assenza deriva da un’impossibilità che non dipende dalla volontà del lavoratore, bensì da un ordine della pubblica autorità che impedisce il normale svolgimento dell’attività produttiva.

Dunque, l’assenza sarà retribuita.

3) IN QUARATENA OBBLIGATORIA”

L’assenza del lavoratore è stabilita dai presìdi sanitari, poiché lo stesso ha sintomi riconducibili al virus, ovvero è ricompreso tra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva.

In tal caso, il lavoratore è da considerarsi come se fosse sottoposto a un trattamento sanitario.

La sua assenza viene disciplinata secondo le previsioni (di legge e contrattuali) che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.

4) IN QUARANTENA VOLONATARIA”

L’assenza del lavoratore dal luogo di lavoro è volontaria, nel senso che sceglie in modo autonomo di isolarsi pur non presentando sintomi di contagio.

È da considerate che, tra le misure governative di contenimento del virus rientra altresì l’obbligo da parte di tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone di rischio (espressamente individuate dall’Oms) di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio che provvede, a sua volta, a comunicarlo all’autorità competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

La quarantena volontaria, nell’attesa della definitiva decisione da parte dell’autorità pubblica, rappresenta certamente una condotta di oggettiva prudenza rispondente alla normativa d’urgenza: per questi motivi viene applicata la disciplina prevista per le astensioni lavorative obbligate da un provvedimento amministrativo (sub. n. 1).

5) ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO”

L’assenza è ingiustificata tutte le volte in cui non ci si trova in uno dei casi analizzati in precedenza (1 – 4), ma deriva meramente da un semplice timore del lavoratore di essere contagiato.

Più in particolare, non sussiste alcun requisito che consente di ravvisare nel caso concreto una giustificazione della decisione del lavoratore di rifiutarsi a svolgere la propria prestazione.

Dunque, da tale situazione può scaturire un provvedimento disciplinare, fino anche al licenziamento.

Lo Studio Legale dell’Avvocato Paolo Pedretti rimane a disposizione per maggiori informazioni ed assistenza in tale ambito.

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