Coronavirus e viaggi prenotati

coronavirus avvocato bresciaPosso ottenere il rimborso?

A seguito della repentina diffusione nel nostro Paese del Coronavirus (COVID – 19), Governo e Regioni stanno adottando delle misure volte a contenerne gli effetti: tra queste rientrano i rimborsi degli annullamenti di viaggi prenotati sia di lavoro che di istruzione od anche per semplice vacanza.

In tali casi, può il consumatore ottenere un rimborso? Qual è la procedura volta ad ottenere il rimborso?

Il quesito trova risposta all’art. 28 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 il quale prevede le misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Andiamo nello specifico:

Cosa prevede l’articolo 28 (rubricato “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici”).

L’obiettivo perseguito è quello di assicurare a colui che ha acquistato biglietti per il trasporto aereo, ferroviario e marittimo, od anche pacchetti turistici, la possibilità di ottenere un rimborso quando, a causa dell’epidemia in corso, è impossibilitato a beneficiare della prestazione già pagata.

Destinatari dell’art. 28.

Il sistema di rimborso riguarda determinati soggetti, più in particolare:

  1. per i soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o di permanenza domiciliare;
  2. per i soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio (cd. zone rosse), con riguardo ai contratti di trasposto da eseguirsi nel periodo di efficacia delle misure di contenimento, così come previste dall’art. 3, D.L. n. 6 / 2020;
  3. per i soggetti risultati positivi al Coronavirus per i quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, di quarantena o di ricovero;
  4. per i soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio (cd. zone rosse), con riguardo ai contratti di trasposto da eseguirsi nel periodo di efficacia delle misure di contenimento, così come previste dall’art. 3, D.L. n. 6 / 2020;
  5. per i soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e ad ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi, rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai contratti di trasposto da eseguirsi nel periodo di efficacia delle misure di contenimento, così come previste dall’art. 3, D.L. n. 6 / 2020;
  6. per i soggetti intestatari di un titolo di viaggio, acquistato in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID – 19;
  7. i soggetti sopra indicati (dal n. 1 al n. 6) hanno diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena, con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica nelle aree interessate dal contagio come individuate dall’art. 3, D.L. n. 6 / 2020.

Come si ottiene il rimborso.

La domanda di rimborso deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni decorrenti dal momento della cessazione delle misure che limitano la libertà di movimento dell’individuo, ovvero:

  • dalla cessazione della quarantena;
  • dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento;
  • dalla data prevista per la partenza.

Alla domanda è necessario allegare il titolo di viaggio di cui si chiede il rimborso.

Nel caso di manifestazioni, eventi, concorsi, oltre al titolo del viaggio deve essere allegata altresì la documentazione comprovante la relativa iscrizione.

Si tenga presente che, questa disciplina si applica anche agli acquisti fatti tramite l’agenzia di viaggio (art. 28, co. 4, D.L. n. 9 / 2020).

Tempistiche per ottenere il rimborso.

Il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titoli di viaggio entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione.

In alternativa al rimborso può essere rilasciato un voucher di importo pari alla somma rimborsabile, da utilizzare entro un anno (art. 28, co. 3, D.L. n. 9 / 2020).

Lo Studio Legale dell’Avvocato Paolo Pedretti rimane a disposizione per maggiori informazioni ed assistenza in materia di risarcimento danni causati dall’emergenza epidemiologica del COVID –19.

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2 commenti su “Coronavirus e viaggi prenotati

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