Attenzione ai “regali” effettuati o ricevuti con assegni e/o bonifici bancari

donazioni avvocato bresciaCass., SS. UU., sent. 27.07.2017, n. 18725

In questo periodo di regali e spirito natalizio, attenzione alle donazioni di denaro fatte o ricevute tramite assegni o bonifici bancari: secondo la Suprema Corte questi “regali” sono nulli se non stipulati attraverso veri e propri atti pubblici (ossia attraverso il Notaio).
La decisione delle Sezioni Unite qui in commento sta avendo effetti dirompenti, in quanto, in passato, gran parte della giurisprudenza riteneva che i versamenti tramite bonifici o assegni fossero da ritenersi donazioni indirette, prive del requisito formale oggi richiesto.
La sentenza costituisce invece una pietra miliare in tema di donazioni e successioni, perché effettua una netta linea di demarcazione fra donazioni dirette e donazioni indirette.
Nel primo caso la donazione sarà nulla tutte le volte in cui non sarà intervenuto il Notaio con la stipula di un atto pubblico. Per gli eredi non sarà nemmeno più necessario allegare la lesione della propria quota di legittima: donazione nulla significa infatti che il bene donato non è nemmeno mai uscito dalla sfera giuridica del donante e che, pertanto, gli eredi di quest’ultimo hanno il diritto di pretenderne la restituzione.
Discorso diverso invece per le cd. donazioni indirette. In questo caso la Suprema Corte conferma che non è necessario alcun requisito formale e, al fine di fornire una interpretazione meno discrezionale, elenca la casistica in cui si può ancora parlare di donazione indiretta (senza atto pubblico):

– intestazione di bene a nome altrui (Cass., SS. UU., sent. 05.08.1992, n. 9282);

– contratto oneroso con corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito (Cass, sent. 07.06.2006, n. 13337);

– rinuncia abdicativa ad un diritto e/o a un credito (Cass., sent. 25.02.2015, n. 3819);

– cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari (Cass., sent. 12.11.2008, n. 26983).

Il testo integrale della sentenza è reperibile cliccando qui.

Lo Studio Legale Pedretti resta a disposizione di quanti avranno necessità di chiarire la natura giuridica di donazioni effettuate e/o ricevute da terzi.

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