La cancellazione delle società: conseguenze pratiche

cancellazione società.jpgCassazione, Sezioni Unite, nn. 6070 – 6071 – 6072 / 2013

Il novellato articolo 2495 cod. civ. stabilisce che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la #cancellazione della #società dal registro delle imprese. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dovuto a colpa di questi.
Tale norma, analogicamente applicabile anche alle società commerciali di persona, rappresenta un’importante novità nel precedente contesto normativo e giurisprudenziale.
Gli effetti incidono, infatti, tanto sia sui crediti ed i debiti esistenti al momento della cancellazione della società, sia sui procedimenti da instaurarsi o ancora pendenti al momento della cancellazione.
In questo quadro la Suprema Corte è intervenuta con le tre sentenze gemelle oggi in esame, andando a disciplinare organicamente la materia.
Per quanto concerne i debiti vi è poco da aggiungere al chiaro dato letterale della norma: essi non si estingueranno, ma saranno trasferiti in capo ai soci, pur nei limiti della responsabilità societaria di quest’ultimi; non si potrà palesare pregiudizio ai creditori in quanto se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo,  i creditori non avrebbero comunque potuto contare su un patrimonio sociale capiente.
Con riferimento ai crediti, appare necessario distinguere due situazioni ben differenti.
Quando il credito è conosciuto, la scelta del liquidatore di procedere in ogni caso alla cancellazione della società costituisce espressa rinuncia al credito medesimo, soprattutto nell’ipotesi in cui il liquidatore non abbia svolto alcuna attività per far accertare o comunque liquidare la posizione attiva.
Al contrario il credito sopravvive alla estinzione quando esso non era conosciuto al momento della cancellazione della società: così come per i debiti sociali, anche i crediti si trasferiranno in capo ai soci, nei limiti, questa volta, della loro partecipazione sociale.
Dal punto di vista processuale appare agevole sin da subito rilevare come la società cancellata non posso validamente né promuovere un giudizio né essere convenuta in causa.
I problemi maggiori si pongono invero quando la cancellazione della società avviene in pendenza di una procedura. In questa ipotesi troverà applicazione il combinato disposto degli artt. 110 e 299 e ss. cod. proc. civ.
In particolare, il giudizio dovrà essere interrotto per poi essere, eventualmente, riassunto nei confronti dei successori da individuarsi con le stesse modalità applicate sul piano sostanziale nei confronti dei debiti o dei crediti sociali.
In questo quadro si ritiene opportuno rammentare una espressa deroga legislativa alla portata dell’art. 2495 cod. civ., rappresentata dall’art. 10 legge fallimentare, secondo cui gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.
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