“Il timore della separazione è un interessante fenomeno psicologico. Una volta, da sposato, dovetti partire per Washington e, benché fossi io che partivo, mi sentii male. Quando tornai, invece, diede di stomaco mia moglie”

Tratto dal film “Provaci ancora, Sam”

Separation

Ci si separa da coniugi e ci si separa da conviventi: se una separazione tra coniugi porta inevitabilmente con sé problemi pratici e psicologici, spesso la cessazione di una convivenza, non pienamente regolamentata giuridicamente, si presenta come una corsa ad ostacoli, o, peggio, un terreno di cruente battaglie per il collocamento dei figli.

Nelle prossime righe cercherò di delineare brevemente i principali aspetti che interessano la separazione legale fra i coniugi, riservando a diverso intervento l’analisi dei profili più significativi riguardanti la cessazione delle cd. convivenze more uxorio.

La separazione dei coniugi è disciplinata sia dalle norme contenute nel codice civile (artt. 150 e ss.) e nel codice di procedura civile sia da norme speciali. Con la separazione le parti intraprendono il primo passo al fine di porre termine al rapporto giuridico instauratosi con il matrimonio (e che si perfezionerà, a seguito di specifica azione avviata da uno dei coniugi già separati, dopo tre anni con la procedura di divorzio).

A prescindere dalla sussistenza della colpa di uno dei coniugi, oggi la separazione può essere chiesta da ciascuno di essi sul presupposto che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile o tale da arrecare pregiudizio all’educazione della prole (art. 156 cod. civ.)

La procedura di separazione può essere consensuale (quando i coniugi concordano le condizioni in un accordo che viene confermato dagli stessi in forma manifesta davanti al Presidente del Tribunale) o giudiziale (quando le parti non riescono ad addivenire ad accordo su uno o più aspetti della separazione).

Schematizzando, gli accordi di separazione o la sentenza di separazione (in caso di procedura contenziosa) devono disporre almeno sui seguenti elementi: affidamento e collocamento della prole, disciplina delle frequentazioni con il genitore non collocatario, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento per i figli non economicamente autosufficienti, assegno di mantenimento per il coniuge economicamente debole.

Nel quadro sopra delineato la separazione consensuale resta senza dubbio la via più celere e meno costosa per porre  fine al proprio rapporto matrimoniale. Il tempo medio per   ottenere una separazione consensuale (cioè il tempo intercorrente tra il   deposito del ricorso e l’omologazione del Tribunale) varia da città a città, in media è di circa 3 – 7 mesi, a   fronte di un periodo molto più lungo (2-3 anni) per addivenire ad una separazione giudiziale; nel caso di separazione giudiziale i tempi possono essere ulteriormente allungati da un eventuale appello o ricorso in Cassazione.

Peculiarità della separazione giudiziale, infine, è la  possibilità dell’addebito della separazione ad uno dei   coniugi, ossia chiedere che sia accertato quale dei coniugi è da ritenersi unico responsabile del fallimento coniugale attraverso condotte assunte in violazione dei doveri coniugali (dovere di fedeltà, dovere di assistenza materiale e morale, allontanamento dalla residenza familiare, ecc.)

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