Cassazione civ., Sez. II, 11 giugno 2013, n. 14650

I gravi difetti relativi ad una costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 cod. civ. non si identificano necessariamente con i vizi incidenti sulla staticità dell’edificio. Ed infatti, gli stessi possono consistere in qualsiasi alterazione concernente la struttura e la funzionalità dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile.

Rientrano nella nozione di gravi difetti della costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 cod. civ. anche le infiltrazioni d’acqua determinate da carenze di impermeabilizzazione e da inidonea realizzazione degli infissi. Ciò in quanto, pur essendo vizi che non richiedono opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla lett. a) dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978, ovvero con opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o con opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Tribunale L’Aquila, 17 febbraio 2013

La previsione normativa di cui all’art. 1669 cod. civ. prevede espressamente, quale fonte di responsabilità dell’appaltatore, non solo la rovina o la possibilità di rovina dell’edificio, ma anche i gravi difetti che si identificano non già con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell’edificio, rientrando in tal caso nell’ipotesi di rovina, ma in quelle alterazioni che menomano apprezzabilmente il godimento dell’opera, ivi comprese quelle incidenti su elementi concernenti le parti o il rivestimento esterno dell’immobile (nel caso di specie trattavasi del distacco di parti della cortina che riveste la facciata di un immobile e dell’ammaloramento della copertina in pietra di un terrazzo, ossia difetti ritenuti tali da diminuire sensibilmente il valore economico dell’edificio nel suo complesso).

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