La fideiussione omnibus
Avvocato Brescia
La fideiussione bancaria

La fideiussione è un contratto estremamente diffuso ed utilizzato, soprattutto nell’ambito delle transazioni finanziarie e commerciali. Si tratta di uno strumento che presenta chiari vantaggi per il creditore, ma che comporta anche rischi significativi per chi lo sottoscrive.  

    1. Le garanzie personali: il contratto di fideiussione 

    Molto diffuse nell’ordinamento giuridico italiano sono le garanzie personali di credito, strumenti diretti a tutelare il creditore, garantendone il soddisfacimento anche in ipotesi di inadempimento del debitore. Tra le garanzie personali rientra l’istituto della fideiussione, disciplinato ai sensi dell’art. 1936 e seguenti del Codice civile: si tratta del contratto tramite il quale un soggetto (il c.d. “fideiussore”) si obbliga personalmente nei confronti del creditore a garantire, con tutto il proprio patrimonio (ai sensi dell’art. 2740 cod. civ.), l’adempimento dell’obbligazione assunta da un’altra parte, il debitore principale, nei confronti del creditore.  

    Tramite la stipula di tale contratto, il debitore garantito e il garante diventano condebitori solidali, con l’effetto che il creditore potrà rivolgersi all’uno o all’altro indistintamente per ottenere l’intero adempimento. Il fideiussore, infatti, risponde del debito con tutti i propri beni, presenti e futuri, e il creditore può scegliere da chi ottenere l’adempimento, scelta solitamente dettata dalla maggiore o minore solvibilità dei soggetti presi in considerazione. Ai sensi dell’art. 1941 co. 2 cod. civ., tuttavia, le parti possono scegliere di prevedere il c.d. beneficio excussionis, ovvero possono scegliere di prevedere l’obbligo per il creditore di rivolgersi al fideiussore esclusivamente previa infruttuosa escussione preventiva del debitore principale.  

    Ai fini della validità di tale contratto, peraltro, non è nemmeno richiesta una preventiva intesa tra garante e garantito, potendosi perfezionare il contratto anche se il debitore principale non ne ha conoscenza. Si tratta pertanto di un negozio giuridico avente carattere unilaterale, in quanto il debitore del rapporto obbligatorio principale non è parte del contratto fideiussorio. Si precisa che parte della giurisprudenza ritiene necessaria, ai fini della valida costituzione del rapporto di garanzia, l’accettazione del creditore, indi per cui è sufficiente che la proposta del fideiussore non sia rifiutata dal creditore.  

    1. Le caratteristiche della fideiussione 

    Si tratta di un contratto caratterizzato da:  

    • Accessorietà. Infatti, tra il rapporto garantito e il rapporto di garanzia vi è uno stretto legame genetico e funzionale: si pensi che la validità del secondo discende dalla validità del primo (art. 1939 cod. civ.) e che il contenuto del rapporto garantito non può eccedere il contenuto dell’obbligazione principale (art. 1941 cod. civ.). Inoltre, si rileva che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (art. 1945 cod. civ.). Da tale principio ne discende che, in caso di estinzione del rapporto principale, viene meno a cascata anche il rapporto di garanzia.  
    • Solidarietà. Infatti, il debitore principale e il garante sono legati da un vincolo di solidarietà passiva, la quale, tuttavia, è caratterizzata da unilateralità, in quanto è il fideiussore ad essere obbligato solidamente con il debitore dell’obbligazione principale e non viceversa.  

    Si rileva peraltro che il contratto di fideiussione può trovare la propria fonte, alternativamente, in un contratto, nella legge o in un provvedimento giurisdizionale. Infatti, si parla di fideiussione giudiziale qualora sia il giudice ad imporre alle parti, tramite un proprio provvedimento, la costituzione del rapporto di garanzia personale.  

    1. La fideiussione omnibus 

    Accanto alla figura della fideiussione ai sensi dell’art. 1936 cod. civ. (anche definita fideiussione “specifica”), l’ordinamento giuridico italiano prevede all’art. 1938 cod. civ. la figura della fideiussione omnibus, ovvero prevede l’ammissibilità dei contratti di fideiussione stipulati a garanzia di tutte le obbligazioni del debitore, siano queste anche condizionali o future. AI fini della validità di tale contratto, tuttavia, all’atto di sottoscrizione deve essere chiaramente indicato l’importo massimo garantito (a prescindere di considerazioni di ragionevolezza di tale importo rispetto al rapporto sottostante o alle caratteristiche del garante). Ne discende che i contratti di fideiussione stipulati senza alcuna limitazione dell’importo massimo garantito, sono colpiti da nullità (cfr. Corte cost. n. 204/1997). 

    Si rileva che il garante può in qualsiasi momento recedere dal contratto, indi per cui l’avvenuto recesso impedisce l’estensione della garanzia alle obbligazioni sorte successivamente in capo al debitore. Il garante, tuttavia, rimane obbligato in solido con il debitore per tutte le obbligazioni sorte prima della comunicazione del recesso.  

    1. Conclusioni 

    Si rileva pertanto come il contratto di fideiussione rappresenti uno strumento estremamente versatile e diffuso, in quanto diretto a garantire una tutela forte al creditore contro il rischio di inadempimento del debitore. L’importanza di tale strumento risiede anche nella maggiore fluidità nelle transazioni economiche, in quanto, di fatto, trattasi di istituto che favorisce la fiducia tra le parti: la fideiussione, quindi, svolge un ruolo strategico soprattutto nelle operazioni di finanziamento o di concessione di credito da parte di banche e istituti finanziari, i quali, in questo modo, minimizzano il rischio di insolvenza e agevolano l’accesso degli utenti al credito. 

    Tuttavia, emerge anche come tale strumento esponga il fideiussore a rischi economici molto significativi, indi per cui si consiglia, prima della stipula di tale contratto, un’attenta valutazione delle proprie capacità finanziarie, una piena comprensione delle implicazioni della garanzia e, nel caso di fideiussione omnibus, una puntuale negoziazione dei termini contrattuali.  

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    Dott.ssa Chiara Fucina 

     

     

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