A causa degli airbag difettosi prodotti dalla società Takata è in atto una campagna di richiamo di oltre 50 milioni di automobili: numerose sono le case automobilistiche in tutto il mondo, interessate dalla vicenda. I proprietari delle automobili coinvolte si trovano quindi nell’impossibilità di utilizzare le proprie autovetture, in attesa dei pezzi di ricambio.
- Il difetto di fabbricazione degli airbag
Nel maggio 2024 numerosi automobilisti sono stati invitati dalle cause automobilistiche a cessare immediatamente l’utilizzo della propria autovettura: ciò in quanto è stato accertato l’avvenuto insellamento di airbag difettosi. Infatti, per vari anni la società giapponese Takata ha prodotto e commercializzato airbag contenenti generatori di gas difettosi, suscettibili di subire alterazioni a causa dell’influenza del clima.
Specificatamente, tale difetto di fabbricazione è riconducibile all’utilizzo di un propellente a base di nitrato di ammonio, sostanza che negli anni ’90 iniziò ad essere utilizzata in sostituzione all’azoto di sodio in quanto consentiva un notevole risparmio a livello economico e di spazio: tuttavia, si tratta di una sostanza particolarmente sensibile al calore e all’umidità, tale da provocare un’esplosione degli airbag più rapida del normale e con forza eccessiva in caso di incidenti.
Si stima che numerose siano le case automobilistiche coinvolte, tra le quali Citroen, DS Automobiles, Volkswagen, Nissan, Seat, Skoda e Audi: solo recentemente il Ministero dei Trasporti ha pubblicato un elenco dei modelli di auto interessati dalla vicenda, con l’indicazione delle relative targhe e numeri di telaio (elenco consultabile al sito internet https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/auto-campagna-urgente-di-richiamo-veicoli-citroen-c3-e-ds3).
- I danni provocati e le prime campagne di richiamo
In generale, si rileva che tale difetto ha provocato nel tempo numerosi morti e feriti in tutto il mondo (oltre 400 persone gravemente ferite e 50 morti).
Emerge tuttavia che già nel 2004 un dirigente della società Takata aveva ammesso di aver fortemente manipolato i dati dei test condotti sui dispositivi per airbag. I primi casi di esplosioni anomale si sono verificati già a partire dal 2008 negli Stati Uniti e, per la prima volta, il 27 maggio 2009 si è verificata la tragica morte di un’adolescente in Oklahoma presumibilmente a causa di quello che viene in seguito definito dalla stampa come “airbag killer”.
Alla luce di ciò, già nel 2009 veniva aperta un’indagine da parte della National Highway Traffic Safety Administration, in seguito trasformata in inchiesta formale su Takata nel 2013. Le prime campagne di richiamo risalgono quindi già al 2015 e interessavano circa 42 milioni di veicoli: ciò ha provocato nel 2017 il fallimento di Takata, società costruttrice di componentistica, elettronica e cinture di sicurezza per l’industria automobilistica.
- I disagi dei consumatori e i potenziali rimedi
In seguito alle più recenti campagne di richiamo, i proprietari delle auto coinvolte sono stati invitati a sospendere immediatamente la guida delle vetture e a rivolgersi quanto prima ai rivenditori autorizzati per la sostituzione degli airbag a fronte del pericolo di “gravi lesioni o morte”. Ciò ha determinato un grave disagio per i consumatori, i quali si sono trovati da un giorno all’altro nell’impossibilità di utilizzare la propria auto, senza nemmeno poter effettuare la sostituzione delle componenti difettose a causa della scarsità dei pezzi di ricambio e quindi con l’onere di procurarsi a proprie spese un veicolo sostitutivo.
Alla luce di quanto sopra, appare dunque urgente la risoluzione della questione, che ad oggi interessa milioni di consumatori: risulta quindi necessario evitare le lungaggini di un procedimento instaurato con rito ordinario di cognizione. A fronte di tale situazione, lo strumento che meglio sembra in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori è rappresentato dal procedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
- Il procedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c.: tipologie, caratteristiche e presupposti.
Si tratta di un procedimento a cognizione sommaria che, in tempi relativamente rapidi, può portare all’adozione di misure cautelari conservative, qualora il ricorrente necessiti di mantenere inalterata la situazione di fatto in attesa della sentenza di merito, ovvero anticipatorie, in grado di anticipare in tutto o in parte gli effetti di una sentenza di merito. In ogni caso, tale strumento garantisce in via immediata una tutela al ricorrente a fronte della minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile. Si tratta di una forma di tutela cautelare caratterizzata da:
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- Sussidiarietà, in quanto vi si può ricorrere esclusivamente nelle ipotesi in cui non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle misure cautelari tipizzate dall’ordinamento;
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- Atipicità, in quanto consente alla parte di ottenere un provvedimento non preventivamente determinato dal legislatore, il cui contenuto è individuato in via discrezionale dal giudice;
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- Strumentalità, in quanto il ricorrente, ottenuta l’ordinanza di accoglimento e quindi il rilascio del provvedimento cautelare, deve avviare la causa di merito entro un certo termine, pena la decadenza dell’efficacia del provvedimento cautelare: fanno eccezione alla regola i provvedimenti cautelari anticipatori e quelli emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ex art. 688 c.p.c. In ogni caso, ai sensi dell’art. 669-octies c.p.c., la misura cautelare non perde efficacia qualora in ipotesi di estinzione del giudizio di merito.
I requisiti per la concessione del provvedimento d’urgenza sono due:
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- Fumus boni iuris: ad un vaglio preliminare, deve apparire verosimile ovvero probabile l’esistenza del diritto di cui si chiede la tutela, benché diritto ancora non accertato in via definitiva;
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- Periculum in mora, per cui l’attesa di una decisione di merito rischierebbe di aggravare il pregiudizio subito dal ricorrente.
Nel caso di specie, dunque, si ritiene che sussistano entrambi i presupposti alla base del procedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Infatti, è innegabile che, nell’attesa di una sentenza di merito, i consumatori vedrebbero aggravarsi notevolmente il pregiudizio subito in quanto costretti a non utilizzare la propria autovettura e a dotarsi di una vettura sostitutiva a proprie spese per un lungo periodo di tempo: si rende opportuna una tutela cautelare di tipo anticipatorio.
Risulta quindi necessario agire in via giudiziale nei confronti della concessionaria chiedendo, in via cautelare di urgenza, l’adozione dei provvedimenti più opportuni ed idonei ad evitare l’aggravarsi del danno e, in particolare, in via alternativa:
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- il ripristino dell’efficacia dell’auto previa sostituzione dell’airbag difettoso;
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- la sostituzione del bene venduto con un grave vizio occulto con altro equivalente;
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- qualora non sia garantita né la prima né la seconda tutela, si potrà anche agire per la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo corrisposto al momento dell’acquisto.
Ciò, impregiudicato il diritto dei consumatori a richiedere il rimborso delle spese già sostenute a causa della campagna di richiamo (motivo per cui si consiglia di conservare tutte le fatture e/o gli scontrini: in particolare con riferimento al noleggio di autovettura sostitutiva), nonché il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti in conseguenza di tale vicenda.
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Dott.ssa Chiara Fucina