Piccole imprese: abbattuto il tetto delle sei mensilità per l’indennità da licenziamento illegittimo

Con la recente sentenza n. 118/2025, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla costituzionalità del limite massimo di sei mensilità previsto per le indennità da licenziamento illegittimo spettanti ai lavoratori di piccole imprese, riconoscendolo in contrasto con i principi di uguaglianza, dignità del lavoro e adeguatezza del risarcimento. 

Ai sensi dell’art. 9 co.1 del Jobs Act (D. lgs. n. 23 del 2015), nelle c.d. “piccole imprese” l’ammontare dell’indennità spettante al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo è dimezzato ed incontra il limite massimo delle sei mensilità. Si tratta di datori di lavoro che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 co. 8-9 della Legge n. 300/1970, ovvero imprenditori con non più di quindici dipendenti o imprenditori agricoli con meno di cinque dipendenti. 

Negli ultimi anni tale disposizione è stata a più riprese criticata per aver imposto una tutela standardizzata a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, senza consentire al giudice di apprezzare liberamente le circostanze del caso di specie, nonché per aver previsto un trattamento irragionevolmente diverso a seconda delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro. Con la sentenza 118/2025 si è recentemente pronunciata sul punto la Corte Costituzionale.  

Il fatto da cui trae origine la vertenza 

Il giudizio trae origine da un caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Livorno, caso in cui  una lavoratrice presso una piccola impresa aveva contestato la legittimità del provvedimento di licenziamento irrogatole asserendo l’insussistenza del fatto materiale contestato e chiedendo la propria reintegrazione, oltre al risarcimento del danno.   

Il Tribunale di Livorno, chiamato a pronunciarsi nel merito, ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 9 D. lgs. 23/2015, norma che imponeva per le piccole imprese un tetto massimo di sei mensilità per l’indennizzo risarcitorio a fronte di licenziamento illegittimo.  

Specificatamente, secondo il giudice rimettente, tale disciplina determinava un trattamento ingiustamente deteriore per i dipendenti delle piccole imprese a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, in questo modo violando i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), tutela del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.), dignità del lavoratore e libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), oltre che l’art. 117 Cost. in relazione alla Carta Sociale Europea. 

La decisione della Corte e le motivazioni 

La Corte ha preliminarmente ribadito che il lavoro è un diritto di libertà fondamentale della persona umana, indi per cui sono previste doverose garanzie per il lavoratore e opportuni temperamenti alla facoltà di recesso del datore di lavoro.  

In passato, a fronte di un licenziamento illegittimo, veniva prevista la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro: tuttavia nel corso degli anni la tutela reintegratoria è stata tuttavia ridotta sempre più sino ad essere circoscritta a specifiche ipotesi tassative. Solo con la sentenza n. 194/2018, la Corte era giunta a ritenere ammissibile anche una tutela meramente risarcitorio-pecuniaria, purché improntata ai canoni di effettività e di adeguatezza. In particolare, la Corte riconosceva al legislatore la facoltà di prevedere meccanismi di indennizzo puramente monetari, a patto che non sia impedita al giudice la valorizzazione delle specificità del caso concreto: l’ammontare del risarcimento del danno deve essere infatti determinato prendendo in considerazione una molteplicità di fattori (numero di dipendenti, dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti). 

Quanto alla norma censuata, la Corte richiama innanzitutto una propria precedente pronuncia in cui aveva ravvisato la sussistenza di un vulnus nel meccanismo indennitario predisposto dal legislatore. Infatti, con la sentenza n. 182/2022 la Corte aveva denunciato una lesione dei parametri costituzionali, nella parte in cui «l’esiguità dell’intervallo tra l’importo minimo e quello massimo dell’indennità, poiché si vanifica l’esigenza di adeguarne l’importo alla specificità di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un’efficace deterrenza». In considerazione dell’impossibilità della Corte di farvi rimedio, veniva rilevata la necessità di un intervento del legislatore e l’intollerabilità della sua inerzia.  

Preso atto del perdurare dell’immobilismo del legislatore, in queste sede la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 co.1 del D. lgs. 23/2025 limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. Infatti, mentre il meccanismo del dimezzamento degli importi dell’indennità non impedisce al giudice di valorizzare le specificità del caso concreto, l’imposizione di un tetto massimo di sei mensilità per la determinazione dell’indennità comprime eccessivamente i diritti del lavoratore, ponendosi pertanto in conflitto con i principi costituzionali.  

Impatti e prospettive 

In attesa di un intervento normativo organico, la sentenza 118/2025 costituisce un punto di svolta significato nell’ambito del diritto del lavoro, determinando conseguenze rilevanti: 

  • viene restituita centralità al ruolo del giudice del lavoro, che potrà esercitare la propria discrezionalità nel modulare in base alle circostanze del caso concreto l’ammontare dell’indennità da licenziamento illegittimo; 
  • si riduce la disparità di trattamento tra i lavoratori delle piccole imprese e i dipendenti delle realtà di più grandi dimensioni; 
  • si sollecita un intervento organico del legislatore diretto a rivedere complessivamente una materia che è il frutto di interventi normativi stratificati nel tempo. 

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Dott.ssa Chiara Fucina 

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