Buoni postali emessi prima del 13.06.1986: corretta l’applicazione retroattiva dei tassi di interesse.
Cassazione, Sezioni Unite, sent. 11.02.2019, n. 3936
Con la sentenza in commento le Sezioni Unite si sono espresse in maniera decisa sul contenzioso che riguarda la riduzione dei tassi di interesse dei buoni postali in circolazione prima del noto D.M. 13.06.1986 (in particolare i buoni postali delle serie N, O e P).
Con tale provvedimento si era stabilito che sul montante dei buoni postali di tutte le serie precedenti a quella di nuova introduzione (ossia la serie Q) si applicassero, a far data dal primo gennaio 1987, i saggi di interessi della nuova serie, sensibilmente inferiori a quelli previsti dalle serie originarie: ciò determinava, di fatto, una riduzione retroattiva dei rendimenti sui buoni fruttiferi postali in circolazione.
Nel caso specifico la controversia aveva ad oggetto le modalità di conteggio delle rendite maturate dai titolari di buoni postali fruttiferi sottoscritti negli anni 1982 e 1983 – quindi antecedenti il D.M. del 1986 – e riscossi successivamente al D.lgs. n. 284/19991.
Il ricorrente chiedeva la corresponsione degli interessi così come previsti a tergo dei buoni, rilevando che il D.lgs. n. 284/1999 prevedeva una disciplina più favorevole al risparmiatore.
Al contrario, secondo Poste Italiane trovava ancora applicazione l’art. 173 Cod. Post. e, sulla base del D.M. del 1986, era da ritenersi del tutto legittima la modifica in pejus del tasso di interesse e la corresponsione al titolare dei buoni postali di una somma decisamente inferiore rispetto a quella indicata a tergo dei titoli.
La controversia è così approdata in Cassazione: con due distinte ordinanze di rimessione la questione è stata portata all’attenzione delle Sezioni Unite, tenuto conto dei contrapposti orientamenti che si erano prodotti fra le corti del merito (si allega l’interessante ordinanza di rimessione pubblicata in data 31.08.2018 – peraltro la decisione in commento ha riguardato altro procedimento di cui non si è reperita l’ordinanza di rimessione).
Con la decisione in commento le Sezioni Unite (clicca qui per leggere il testo integrale della sentenza) accolgono la tesi di Poste Italiane, di fatto ponendo probabilmente termine al contenzioso riguardante i buoni postali emessi prima del D.M. 13.06.1986.
I Giudici di legittimità, in particolare, rilevano che la norma abrogatrice dell’art. 173 del Cod. Post., al terzo comma, aveva previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali continuavano ad essere regolati dalle norme anteriori.
Secondo le Sezioni Unite, il D.M. 19.12.2000 confermava sì l’abrogazione del succitato art. 173 cod. post. dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, tuttavia ribadiva che i titoli delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del D.M. e le relative operazioni, restavano disciplinate dalla previgente disciplina.
Tenuto conto di tale ricostruzione normativa, secondo la Suprema Corte risulta legittima la riduzione dei tassi interesse ai rapporti già in essere: il risparmiatore doveva ritenersi edotto di tale circostanza già al momento della sottoscrizione del buoni e la modificazione dei tassi trovava ingresso all’interno del contratto attraverso il meccanismo dell’eterointegrazione ex art. 1339 cod. civ.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso del risparmiatore è stato rigettato e si sono ribaditi i principi che già erano enucleati con l’arresto, sempre a Sezioni Unite, del 2007 (Cass., SS. UU. sent. n. 13979/2007).
La decisione desta alcune perplessità perchè pare non aver compiutamente affrontato quanto ampiamente argomentato dai giudici rimettenti con l’ordinanza supra richiamata (anche se relativa ad altro procedimento, ma con analoghe caratteristiche).
Di certo la sentenza qui commentata potrebbe costituire la pietra tombale al contenzioso riguardante i buoni postali delle serie precedenti la serie Q.
Lo Studio Legale dell’Avvocato Paolo Pedretti è a disposizione per fornire i chiarimenti necessari.
1Si rammenta che il D.lgs. n. 284/1999, all’art. 7, aveva disposto l’abrogazione dell’art. 173 del Codice Postale, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 460/1974 e convertito in legge 588/1974, che prevedeva la facoltà del Ministero competente di variare il rendimento dei buoni in misura anche difforme da quella indicata a tergo dei buoni.