Coronavirus: le nuove disposizioni del DPCM 22.03.2020

DPCM 22.03.2020: nuove disposizioni più stringenti

Preso atto del carattere particolarmente diffuso dell’epidemia da COVID-19, nonché del continuo incremento dei casi nel territorio nazionale, in data 22.03.2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo provvedimento ancora più restrittivo dei precedenti.

In particolare, il decreto predispone nuove misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che producono effetto dal 23 marzo al 3 aprile 2020.

Ecco cosa prevede.

  1. Disposizioni in merito ad attività commerciali e servizi.

L’art. 1, lett. a), DPCM prevede che:

  • sono sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle elencate nell’allegato n. 1 del presente decreto (clicca qui per esaminare le attività consentite);

  • le attività professionali non sono sospese, ma restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, punto 7 del DPCM dell’11 marzo 2020, ovvero:

1) attuazione del massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2) incentivazione delle ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

3) sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

4) assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale;

5) incentivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

  • per le Pubbliche Amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che prevede il lavoro agile come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa limitando la presenza del personale negli uffici;

  • per le attività commerciali resta fermo quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo;

Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lett. a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (art. 1, lett. c) DPCM).

L’art. 1, lett. d), DPCM prevede che:

  • restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato n. 1, nonché dei servizi essenziali e ciò previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.

L’art. 1, lett. e) DPCM prevede che:

  • sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità.

L’art. 1, lett. f) DPCM prevede che:

  • è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico – chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

L’art. 1, lett. g) DPCM prevede che:

  • sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.

L’art. 1, lett. h) DPCM prevede che:

  • sono consentite le attività dell’industria di aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Infine, il decreto specifica altresì che le imprese le cui attività sono sospese possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza (art. 1, co. 4, DPCM).

  1. Disposizioni in merito a spostamenti / trasferimenti delle persone fisiche.

L’art. 1, lett. b), DPCM prevede che:

È fatto divieto alle persone fisiche ogni spostamento o trasferimento, con mezzo pubblico o privato, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo per gli spostamenti/trasferimenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di assoluta urgenza e motivi di salute.

Non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Infine, si rileva che il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in data 21.03.2020 ha emanato un’ordinanza con efficacia in tale regione.

Preso atto che il decreto “Cura Italia” ha delegato il Presidente della Regione a dare attuazione a provvedimenti del contenimento del contagio, il provvedimento regionale è stato emesso ai sensi dell’art. 32, co. 3, L. n. 833 / 1978 qualificandosi, pertanto, come “ordinanza contingibile ed urgente” sostenuta per ragioni di salute pubblica.

Il coordinamento fra i due provvedimenti non è agevole, soprattutto laddove l’ordinanza regionale dispone la chiusura dell’attività degli studi professionali, materia che è sottratta alla competenza concorrente delle Regioni.

Continueremo a cercare di pubblicare e commentare i provvedimenti che si stanno susseguendo in questi giorni: continuate a seguire il nostro sito per restare aggiornati.

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