Tribunale di Brescia, ord. 13.08.2012
Cosa succede quando un bene altrui minaccia di provocare e determinare un grave ed imminente danno ad un bene proprio?
Quali sono le azioni che può intraprendere il soggetto che ritiene il proprio bene in pericolo?
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1172 cod. civ.
il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.
Ciò vuol dire che chiunque ritenga che un proprio bene sia posto in una situazione di pericolo di danno grave causato da altra cosa (la norma parla di edificio, albero o altra cosa) può agire per chiedere all’Autorità Giudiziaria l’adozione delle misure idonee per evitare il verificarsi del danno temuto.
Nel caso di specie, deciso dal #Tribunale di #Brescia, i ricorrenti lamentavano l’esecuzione di opere da parte dei vicini confinanti, che, proprietari di un fondo posto a #dislivello sottostante il proprio, avevano effettuato scavo di sbancamento per ampliare il proprio piazzale, determinando una pendenza pari a circa 70 gradi del declivio a confine.
A seguito di tali opere, secondo i ricorrenti, il proprio fondo era posto in una situazione di grave pericolo, con concreto rischio di crollo dei terrazzamenti ivi edificati.
Il Tribunale disponeva consulenza tecnica d’ufficio, nelle cui more, effettivamente, il danno temuto si concretizzava, con crollo di parte dei manufatti di proprietà dei ricorrenti.
All’esito del giudizio, il Giudice monocratico, rilevato che:
- il danno temuto deve integrare un comportamento illecito e presuppone l’inosservanza del dovere del custode della cosa di provvedere diligentemente affinché la cosa stessa non arrechi danno a terzi;
- l’azione in oggetto, di natura cautelare, presuppone la sussistenza, al momento della proposizione, di un pericolo grave e prossimo, da intendersi come pericolo imminente – incombente sulla cosa;
- il danno temuto deve essere futuro e attuale (Cass., 28.05.2004, n. 10282), in quanto, se il danno si fosse già verificato, l’unica azione esperibile sarebbe quella di risarcimento,
condanna i resistenti all’esecuzione in urgenza delle opere per la messa in sicurezza dei luoghi, secondo il progetto predisposto dal consulente tecnico d’ufficio, valutato che:
- la prova dell’esistenza del pericolo di danno alla data del deposito del ricorso è raggiunta con la circostanza che, nelle more della celebrazione del procedimento, il danno temuto si è in parte realizzato con il crollo di alcuni dei terrazzamenti di proprietà dei ricorrenti;
- sussiste un nesso di causalità puntualmente individuato dal C.t.u. fra il crollo del muretto di contenimento dei ricorrenti e l’incauta realizzazione dello scavo di sbancamento
Il Tribunale, considerato che l’azione di nunciazione è volta soltanto a scongiurare il danno temuto e non già ad apportare migliorie ai fondi, condanna i resistenti, a parità di efficacia, all’esecuzione della tipologia di intervento meno onerosa per l’obbligata.
La pronuncia in esame appare particolarmente interessante per la sua completezza e per il chiaro iter argomentativo seguito, sia in ordine ai presupposti dell’azione sia in ordine all’irrilevanza della verificazione del danno temuto avvenuta nel corso del procedimento (i resistenti avevano richiesto l’improcedibilità dell’azione proprio in forza di tale circostanza).
Per leggere il testo integrale dell’ordinanza si clicchi qui.