Giudice di Pace di Brescia, sent. 28/05/2015 n. 13
Acquisto di bene di #consumo e pagamento mediante la sottoscrizione di contratto di #finanziamento: possiamo dire che oggi tale fattispecie costituisce la regola negli scambi commerciali.
La nota dolente per il consumatore si verifica quando il fornitore del bene non rispetta gli obblighi contrattuali assunti, tenuto conto che, ormai, il consumatore è vincolato contrattualmente anche con un terzo soggetto, ossia la finanziaria che ha erogato il credito e che pretende il puntuale pagamento delle proprie rate.
Cosa fare quando il bene non viene addirittura consegnato (si pensi agli acquisti a distanza)? Oppure quando il bene è consegnato ma è totalmente difforme da quello presentato a catalogo (nelle compravendite a domicilio?) O ancora il bene è viziato da difetti che ne pregiudicano qualsivoglia funzionalità?
Nonostante il chiaro dettato dapprima dell’art. 42 del Codice del Consumo (che stabiliva “Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito”) ed oggi dell’art. 125-quinquies del medesimo testo legislativo (che stabilisce altrettanto inequivocabilmente: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile”), spesso il consumatore si trova oggetto delle ripetute richieste di pagamento da parte delle finanziarie e delle società di recupero da queste incaricate.
E, a volte, si trova costretto a difendersi anche in sede giudiziale.
Lo Studio Legale dell’Avv. Pedretti si è trovato assai spesso a dover difendere i diritti dei consumatori – utenti in situazioni analoghe.
Una fattispecie emblematica è quella che ha determinato la pronuncia in esame, con condanna finale della finanziaria al rimborso delle spese legali sostenute dal consumatore.
In particolare la società finanziaria aveva ritenuto di notificare un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del residuo prestito concesso al nostro cliente per l’acquisto di un’apparecchiatura per la depurazione dell’acqua domestica tramite la sottoscrizione di un contratto al di fuori dei locali commerciali.
Peccato che l’apparecchiatura consegna non corrispondesse (né per tipologia né per caratteristiche) a quella indicata in contratto.
Il nostro cliente aveva pertanto esercitato il diritto di recesso nei confronti sia del fornitore del bene sia della società finanziaria.
Quest’ultima, peraltro, contestava la validità di tale recesso perchè esercitato oltre i dieci giorni stabiliti dalla legge.
Il nostro Studio opponeva il decreto ingiuntivo sia perché il recesso era da ritenersi tempestivo in forza del previgente art. 65, cod. consumo (che faceva decorrere il termine per il suo esercizio dalla consegna della merce, qualora il prodotto fosse di tipo diverso da quello oggetto del contratto) sia perché, in ogni caso, il fornitore era da ritenersi inadempiente avendo consegnato un bene diverso da quello dedotto contrattualmente (ciò con la conseguente risoluzione anche del contratto di finanziamento).
Istruita la causa sia con testi sia documentalmente, fornita la prova della difformità del prodotto consegnato da quello dedotto in contratto, il Giudice di Pace revocava il decreto ingiuntivo opposto dal nostro Studio e condannava la società finanziaria a rimborsare le spese di lite, perché “era a conoscenza del diritto di recesso da parte del signor xxxxxxxxx e nonostante ciò ha voluto ugualmente azionare la procedura monitoria in questa sede impugnata”.
La pronuncia è particolarmente interessante perché dimostra, una volta di più, le notevoli difficoltà con cui, nel nostro ordinamento, stanno trovando affermazione i più elementari e basilari principi a tutela del soggetto debole consumatore.
Cliccando qui si trova il testo integrale del provvedimento.
A conclusioni analoghe, in fattispecie ancora diversa ma altrettanto emblematica, è giunto anche il Tribunale di Taranto, sent. 05.02.2015, n. 392.