La strada per ottenere i rimborsi per i consumatori che hanno visto annullati viaggi, soggiorni, pacchetti turistici, spettacoli o altri eventi legati alla cultura a causa del coronavirus non è certamente in discesa.
Ciò appare grave se si tiene conto che, nonostante una timida ripresa, allo stato attuale non tutte le attività possono essere svolte regolarmente e ciò comporta ovviamente il rischio effettivo di non poter usufruire di una prestazione già prenotata e pagata.
Quali sono le tutele previste in tali casi?
La risposta a tale quesito si rinviene nel testo degli artt. 88 e 88-bis del Decreto Cura Italia, modificato dal successivo art. 183, co. 11 del Decreto Rilancio, che riguarda espressamente le ipotesi dei rimborsi di cui sopra.
Più in particolare, per quanto concerne spettacoli, ingressi a musei e altri eventi culturali, in base alle citate disposizioni, se l’annullamento dello spettacolo o dell’ingresso è dipeso esclusivamente dalle misure di contenimento del contagio da Covid-19, il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi e per gli effetti art. 1463 cod. civ.
Di conseguenza, il soggetto che ha acquistato biglietti per spettacoli ed eventi che si sarebbero dovuto effettuare nel periodo di tempo 8 marzo 2020 – 30 settembre 2020, ha diritto ad essere tutelato.
Qui peraltro cominciano i problemi: derogando infatti alla normativa generale, il Decreto Cura Italia prevede la possibilità per l’organizzatore dello spettacolo e degli eventi culturali oggetto della norma di non restituire la somma versata, bensì di emettere un voucher di importo pari al titolo di acquisto che deve essere utilizzato entro diciotto (18) mesi dalla data di emissione. L’emissione di tale voucher esaurisce gli obblighi in capo all’organizzatore, indi per cui al consumatore non è consentito di optare per il rimborso della somma versata.
La medesima disciplina (con l’unica differenza che il voucher va utilizzato entro un anno) si applica ai viaggiatori / turisti che hanno dovuto rinunciare al proprio viaggio / vacanze perchè:
- sottoposti alla misura della quarantena;
- impossibilitati ad allontanarsi dalle zone interessate dal contagio, in assenza dei motivi specificatamente individuati dalla normazione emergenziale;
- risultati positivi al virus Covid-19;
- se in Italia, il luogo di destinazione era interessato dal contagio da coronavirus;
- se all’estero, il luogo di destinazione prevedeva il divieto di sbarco o approdo per cittadini provenienti dal nostro Paese.
Come si ottiene l’emissione del voucher?
Per le prime ipotesi analizzate, è onere dei soggetti che hanno acquistato i biglietti presentare istanza all’ente organizzatore dell’evento, anche servendosi di canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, entro trenta (30) giorni dalla data in cui viene comunicata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (cioè dall’annullamento dello spettacolo o dell’ingresso). All’istanza deve essere allegata la copia del biglietto.
Per quanto concerne i titoli di viaggio, soggiorno o pacchetto turistico, il termine di trenta giorni decorre dalla cessazione della quarantena e dalla cessazione delle misure emergenziali che prevedevano l’impossibilità generalizzata di allontanarsi dai propri domicili, nonché, nell’ipotesi del viaggio all’estero, dalla data prevista per la partenza.
In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso puo’ essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all’acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorita’ nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne da’ tempestiva comunicazione all’acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività’, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da coronavirus possono offrire al turista un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
Al turista, nelle ipotesi sopra descritte e in caso di pacchetti turistici, è poi riconosciuto di recesso senza penali.
Come concludere? La normativa esaminata cerca di trovare un componimento alle esigenze dei consumatori e delle aziende: il risultato cercato (evitare il contenzioso in questo momento molto particolare) potrebbe non essere stato raggiunto, se, per arrivare a ciò, si è utilizzata la normativa emergenziale per stravolgere le tutele riconosciute normalmente dalle norme generali.
Probabilmente vedremo cosa ne penserà la Corte Costituzionale di questa limitazione al diritto di rimborso spettante ai consumatori.
Lo Studio Legale Pedretti, che opera a Brescia e provincia, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed assistenza.