“La vecchiaia è l’unico sistema che si sia trovato per vivere a lungo”
Charles de Sainte-Beuve
Spesso mi è capitato di incontrare clienti che mi chiedevano come si dovevano comportare con l’anziano genitore che cominciava a manifestare gravi difficoltà ad apprendere e ricordare nuove informazioni (smarrendo, ad esempio, spesso portafogli, occhiali, chiavi), eseguire compiti anche non complessi (chiudere il gas, avviare la lavatrice) o, ancora più banalmente, ad orientarsi nello spazio e nel tempo.
Altre volte i clienti mi mostravano vere e proprie certificazioni mediche che attestavano purtroppo la cd. malattia di Alzheimer e la conseguente incapacità del proprio caro nella gestione dei propri interessi, personali e patrimoniali.
Altre volte, infine, mi veniva chiesto di esprimere un parere sulla possibilità di “sciogliere” o annullare contratti palesemente svantaggiosi sottoscritti dall’anziano che si trovava solo in casa durante una cd. vendita a domicilio (o “porta a porta”).
Al fine di prevenire proprio queste ultime situazioni (che spesso comportano anche importanti perdite patrimoniali), la legge ha introdotto la cd. Amministrazione di Sostegno.
L’Amministrazione di Sostegno è un istituto di che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che – per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee – non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.
L’Amministrazione di Sostegno è pertanto un istituto previsto per far fronte a varie tipologie di persone non autonome: anziani ma anche disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, ecc.
L’Amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa l’amministratore viene scelto tenuto conto dell’esclusivo interesse del beneficiario.
Ogni persona, in previsione della propria eventuale futura incapacità, può – mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata – designare una persona di fiducia quale amministratore di sostegno che abbia cura della sua persona e del suo patrimonio.