Cassazione civ., Sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589
Mantenimento del figlio maggiorenne e attività lavorativa di quest’ultimo
Il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell’attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di scelta che, se determina l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno.
Cassazione civ., Sez. I, 27 giugno 2011, n. 14123
In regime di separazione o divorzio fra i genitori, l’obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso quale vivono, cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l’indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata. Una volta che si è provato l’inizio di un’attività lavorativa retribuita, costituisce valutazione di merito, incensurabile in Cassazione se motivata, quella circa l’esiguità, in relazione le circostanze del caso, del reddito realizzato al fine di escludere o diminuire l’assegno.