Negli ultimi anni il tema dei compensi professionali spettante all’avvocato è risultato oggetto di numerosi interventi legislativi.
All’esito di questi interventi possiamo ormai dire che si è passati da un sistema tariffario determinato dalla legge ad un sistema imperniato sul principio della libera determinazione del compenso.
In questo quadro fondamento per il rapporto professionale è il rapporto di fiducia fra cliente ed avvocato, per cui il compenso è lasciato in prima battuta all’accordo fra cliente ed avvocato.
La retribuzione spettante al professionista è concordata oralmente o per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale; oltre al compenso spetta all’avvocato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del Cliente, nonché una somma per il rimborso delle spese forfettarie.
Nello spirito della legge lo Studio Legale garantisce la massima flessibilità e disponibilità nella determinazione dei propri compensi.
In tale prospettiva sono possibili le seguenti pattuizioni dei compensi:
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la pattuizione a tempo
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la pattuizione in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e i tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi oppure per l’intera attività
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la pattuizione a percentuale sul valore dell’affare.
Pur privilegiando la libera volontà delle parti e l’accordo fra di esse sulla misura dei compensi, è sempre possibile far ricorso alla determinazione dei compensi determinata secondo legge, ossia ai cosiddetti parametri che hanno sostituito la vecchia tariffa professionale.
I parametri considerano non più le singole attività dell’avvocato ma solamente le fasi della procedura: per ogni fase viene predeterminato un valore medio di liquidazione, che può essere aumentato o diminuito in misura percentuale a seconda delle circostanze concrete del giudice competente (vedi le tabelle parametri dei compensi previste dal D. M. 140/2012).
Non si può porre infine dimenticare la possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato, per cui il costo del proprio avvocato è sostenuto direttamente dallo Stato.
Per ottenerlo occorre generalmente avere un reddito inferiore a € 11.528,41 annui, limite che aumenta, nei soli procedimenti penali, di € 1032,91 per ogni membro della famiglia dell’istante.
Quando si hanno i presupposti si può usufruire del gratuito patrocinio per procedimenti civili, penali, amministrativi ovvero di altro tipo: si deve però sottolineare che il gratuito patrocinio non può essere purtroppo utilizzato per consulenze ed assistenza stragiudiziale (per maggiori informazioni si può cliccare qui: si verrà collegati alla pagine del sito dell’Ordine degli Avvocati di Brescia dedicata al gratuito patrocinio).
In ogni caso lo Studio Legale è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al Cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico.