Manipolazione del tasso Euribor e rimborso degli interessi per i mutui  variabili

In seguito all’accertamento di un accordo manipolativo del tasso Euribor, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha aperto la strada al riconoscimento del diritto al rimborso degli interessi per i mutui a tasso variabile legati all’Euribor sottoscritti tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008. 

  • Il tasso Euribor
Il tasso Euribor (acronimo di Euro Interbank Offered Rate, ovvero tasso interbancario di offerta in euro) viene definito come il tasso interbancario di riferimento calcolato come media ponderata dei tassi d’interesse ai quali i principali istituti bancari attivi nel mercato monetario dell’euro scambiano depositi a breve termine in euro con altre primarie banche. Specificatamente, viene preso come punto di riferimento un campione di banche con elevato merito creditizio, in grado di rappresentare l’eterogeneità del mercato monetario della zona euro: sulla base delle quotazioni individuali dei tassi d’interesse di tali istituti viene calcolato l’Euribor, il quale varia in base alla scadenza dei depositi interbancari presi in considerazione (le varie scadenze dell’Euribor sono attualmente a 1 settimana, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi). Tale tasso viene calcolato e diffuso giornalmente dalla European Money Markets Institute (EMMI), nonché utilizzato frequentemente come parametro di riferimento per il calcolo degli interessi applicabili ai contratti bancari a tasso variabile (tra questi mutui, leasing e finanziamenti)
  • La manipolazione del tasso Euribor

Con decisione del 4 dicembre 2013, la Commissione Antitrust Europea aveva accertato la sussistenza e l’illegittimità di un accordo di cartello di alcuni istituti bancari internazionali. In particolare, tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche facenti parte del panel deputato alla formazione del tasso dell’Euribor hanno posto in essere pratiche dirette ad influenzare il normale andamento dei componenti di prezzo rilevanti o determinati alla formazione dell’Euribor, provocando di fatto un notevole incremento del costo effettivo del credito al fine di trarne vantaggi illeciti nell’ambito di investimenti finanziari e a danno dei risparmiatori. Tali condotte rientrano tra le intese vietate ai sensi dell’articolo 2 della legge Antitrust (L. 287/1990), in quanto comportamenti “non negoziali” posti in essere con la partecipazione di almeno due imprese e diretti a restringere ovvero falsare la concorrenza sul mercato: si tratta chiaramente di una violazione del principio di libera concorrenza, e quindi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dell’articolo 53 dell’Accordo sull’Area Economica Europea. 

A tale decisione ha fatto seguito un incremento esponenziale del contenzioso nazionale in merito ai contratti di finanziamento a cui è stato applicato il tasso Euribor: specificatamente, gli utenti hanno fatto valere la nullità della clausola contrattuale di determinazione degli interessi che richiami per relationem il tasso manipolato e hanno avanzato pretese risarcitorie nei confronti delle banche ritenute responsabili della condotta anticoncorrenziale.

  • La prima sentenza favorevole della Corte di Cassazione

Con la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, n. 34889 del 13 dicembre 2023 è stata riconosciuta per la prima volta la sussistenza in capo ai mutuatari di un diritto al rimborso dei tassi d’interesse pagati sui mutui Euribor in quello specifico lasso di tempo. Ciò in considerazione della nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso Euribor oggetto di manipolazione: in questo senso la decisione della Commissione Antitrust Europea assurge a prova privilegiata dell’intesa illecita. 

Nello specifico, risultano potenzialmente coinvolti tutti coloro che, nel periodo ricompreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 ovvero nel periodo precedente, hanno stipulato un contratto di mutuo, di finanziamento o di leasing a cui è stato applicato il tasso Euribor e hanno pagato l’ultima rata da non oltre 10 anni. Infatti, opera il termine decennale di prescrizione con decorrenza dalla data del pagamento dell’ultima rata di mutuo, per estinzione o per surroga. 

Tali soggetti, quindi, alla luce della citata pronuncia, hanno diritto a richiedere, con riferimento alle sole rate pagate nel periodo anzidetto, la restituzione della differenza tra il tasso d’interesse effettivamente applicato al contratto e un tasso sostitutivo. Ai sensi dell’art. 117 del Testo Unico Bancario, il tasso sostitutivo deve essere calcolato sul tasso nominale minimo o massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali (o, in alternativa, altri titoli simili), che siano stati emessi nei 12 mesi precedenti alla conclusione del contratto ovvero nei 12 mesi precedenti allo svolgimento dell’operazione in questione, qualora questi siano più vantaggiosi per il risparmiatore. In ogni caso, il rimborso non avviene automaticamente in virtù della citata pronuncia, è comunque necessario che il risparmiatore agisca in giudizio al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto. 

  • Prospettive future

A fronte dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, l’attuale panorama appare ancora caratterizzato da profonda incertezza. La recente sentenza della Corte di Cassazione ha rappresentato sì un punto di svolta, arrivando di fatto a riconoscere in capo ai mutuatari un diritto di rimborso degli interessi per i mutui indicizzati al tasso Euribor, diritto da far valere nei confronti di tutte le banche e non solo quelle coinvolte nel cartello manipolativo. Tuttavia, tale pronuncia presta il fianco a numerose critiche, in punto di implementazione e di implicazioni a lungo termine per il settore bancario, nonché in punto di concreta dimostrazione della sussistenza di una correlazione diretta tra la manipolazione dell’Euribor e l’effettiva alterazione dei tassi d’interesse applicati nei mutui: si deve considerare inoltre che, ad oggi, si tratta di una decisione isolata e collocata all’interno di un contesto normativo in continua evoluzione, con il rischio quindi che non venga confermata in futuro.  

Tant’è che, di recente, la questione è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sul punto anche considerando la grande rilevanza e risonanza mediatica della questione. 

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Dott.ssa Chiara Fucina

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