La cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne

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L’obbligo dei genitori di mantenere a livello economico i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. La normativa italiana vigente, infatti, non prevede una soglia precisa. In generale, quindi, l’obbligo di mantenimento viene meno con il raggiungimento da parte del figlio dell’indipendenza economica: ma cosa significa effettivamente? 

  • L’obbligo di mantenimento a favore dei figli

L’ordinamento giuridico italiano prevede in capo ai genitori l’obbligo di mantenere la prole: tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nell’esigenza di garantire il sostentamento e lo sviluppo degli individui nella prima fase della loro vita. Il fondamento di tale obbligo assistenziale si trova direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana all’art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile (agli articoli 147, 315-bis e 316-bis).  

L’assegno di mantenimento è quindi costituito da un importo forfetizzato che può essere previsto dal giudice in sede di separazione, di divorzio ovvero in sede di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Tale importo viene normalmente versato al genitore collocatario o comunque convivente, il quale viene rimborsato per le spese sostenute ed anticipate per il soddisfacimento delle esigenze della prole: tuttavia, può essere versato dal genitore obbligato anche direttamente al figlio maggiorenne che non abbia ancora raggiunto l’autosufficienza economica. 

L’obbligo di assistenziale da parte dei genitori non cessa con il raggiungimento da parte del figlio mantenuto della maggiore età. Con il compimento del diciottesimo anno d’età, infatti, il figlio deve dimostrare che sussistono le condizioni in presenza delle quali permane il diritto ad essere mantenuto dai genitori. Specificatamente, secondo giurisprudenza costante, si ha la cessazione di tale obbligo solamente:  

  • qualora il figlio abbia la capacità di autosostenersi a livello economico 
  • a fronte della colpevole condizione di non autosufficienza 

Si tratta di situazioni in cui il figlio è stato posto nelle condizioni concrete per poter essere economicamente indipendente, senza averne tuttavia tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. La ratio è quella di escludere che l’obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, diventando quindi “una forma di parassitismo ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (Cass. Civ., sez. I, 22/06/2016, n.12952). In ogni caso, il genitore obbligato può chiedere in ogni momento la revoca o la modifica dell’assegno di mantenimento verso il figlio fornendo prova della raggiunta indipendenza economica o della colpevole condizione di non occupazione.  

  • La raggiunta autosufficienza economica di un figlio

In linea generale, l’obbligo assistenziale in capo ai genitori non può essere illimitato ed incondizionato. Il presupposto per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, infatti, è costituito dal mancato raggiungimento dell’indipendenza economica. In virtù del principio di autoresponsabilità, tale obbligo viene meno allorquando il figlio sia in grado di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento e di soddisfare i propri bisogni principali. Specificatamente, “l’obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest’ultimo, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita” (Cass. civ., 8.08.2013, n. 18974).  

In ogni caso, il fatto che il figlio svolga attività lavorativa non determina in automatico la cessazione dell’obbligo di mantenimento: bisogna compiere una valutazione caso per caso, verificando se si tratti di un lavoro a carattere meramente precario ovvero di una stabile occupazione conforme al percorso formativo svolto e alle proprie aspirazioni.  

Si rileva inoltre che, anche in caso di sopravvenuta disoccupazione del figlio che aveva in precedenza raggiunto l’indipendenza economica, non può rivivere l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori, potendo al più sorgere il diritto agli alimenti (Tribunale Roma sez. I, 21/07/2017). 

  • Lo stato di non occupazione colpevole

Anche qualora il figlio si trovi in condizione di non autosufficienza economica, l’obbligo di mantenimento viene meno se tale condizione dipende da un comportamento colpevole della prole stessa. Ciò può accadere a fronte di: 

  • un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con il proprio percorso formativo 
  • un rifiuto ingiustificato di occasioni lavorative 

A titolo esemplificativo, si pensi al figlio che non ha terminato gli studi ed ha rifiutato senza giustificato motivo un’offerta di lavoro (anche fuori sede). Dunque, mantiene il diritto di essere mantenuto dai genitori il figlio maggiorenne che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, benché con esito negativo senza sua colpa.  

Numerosi sono stati i tentativi giurisprudenziali di individuare una età superata la quale si presume lo stato di non occupazione colpevole del figlio mantenuto. In base ad un orientamento giurisprudenziale costante, si ritiene che, in linea di massima con il superamento dei 30 anni di età il figlio perda il diritto ad essere mantenuto finanziariamente dai genitori, potendo al massimo richiedere gli alimenti ai sensi dell’art. 433 cod. civ. Specificatamente, in base ad una nota pronuncia: “in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non possa più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all’adulto (v. regime degli alimenti)” (Trib. Milano, sez. IX civ., 29 marzo 2016). Tale temperamento dell’obbligo assistenziale si giustifica alla luce dell’impossibilità di esigere dai genitori un impegno illimitato. 

  1. La formazione del nuovo nucleo familiare del figlio mantenuto

Peraltro, la costituzione, da parte di due persone che hanno completato il proprio percorso formativo e sono dotate di capacità lavorativa, di un nuovo nucleo familiare è elemento che denota l’assunzione di un’autonoma e piena responsabilità per il proprio mantenimento, con conseguente cessazione dell’obbligo di assistenza economica da parte dei genitori. Venendo meno l’appartenenza al nucleo familiare originario cessano infatti anche i doveri di mantenimento a carico dei genitori (Trib. Vallo Lucania, 30.06.2020, n. 108).  

Tale principio fa riferimento non solo all’ipotesi in cui il figlio maggiorenne contragga matrimonio, ma anche all’ipotesi di costituzione di una nuova famiglia di fatto, quale “formazione sociale anch’essa sintomatica della volontà dei componenti di creare un nuovo consortium vitae con piena assunzione di responsabilità per il proprio mantenimento” (Trib. sez. VII, Torino, 01.03.2019, n. 985).  

  • In ogni caso, il requisito della cessazione della coabitazione presso l’abitazione del genitore affidatario comporta il venir meno della legittimazione del genitore ad ottenere “iure proprio” il pagamento dell’assegno per il mantenimento del figlio medesimo (Cass. civ., sez. I, 27.05.2005, n. 11320). Ciò in quanto, con il venir meno della situazione di convivenza, il genitore percipiente non si troverà più nella posizione di soddisfare i bisogni e le esigenze del figlio: pertanto, più opportuno appare il versamento dell’assegno di mantenimento direttamente a favore del figlio. 

In conclusione, ai fini della cessazione dell’anzidetto obbligo assistenziale si richiede una valutazione da effettuarsi caso per caso che prenda in considerazione l’età della prole, le aspirazioni, l’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica e l’impegno diretto alla ricerca di un’occupazione lavorativa, nonché la complessiva condotta personale tenuta in seguito al compimento del diciottesimo anno d’età (Cass. civ. sez. I, 22/06/2016, n.12952). 

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Dott.ssa Chiara Fucina

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