L’azione di riduzione e le donazioni indirette
Con l’apertura della successione ereditaria si può porre il problema della lesione dei diritti spettanti ai legittimari: è quindi possibile agire in riduzione nei confronti delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre. Come capire se si è in presenza di una donazione indiretta?
Lesione di quote di legittima
Nel nostro ordinamento giuridico la libertà di ciascuno di disporre del proprio patrimonio incontra come limite invalicabile l’istituto della legittima (o riserva): infatti, una quota del patrimonio del defunto è riservata per legge agli stretti congiunti. Ai sensi dell’art. 536 cod. civ., al coniuge superstite, ai figli (tra cui anche i figli adottivi) e agli ascendenti vengono infatti attribuiti in sede di successione ereditaria dei diritti che non possono essere pregiudicati né da disposizioni testamentarie, né da atti di liberalità compiuti in vita dal defunto. La quota di legittima spettante a ciascuno viene determinata in base al numero e alla qualità degli aventi diritto.
A fronte di atti lesivi di tale diritto, la normativa vigente prevede la possibilità di procedere alla reintegrazione della quota di legittima (art. 553-564 cod. civ.). In particolare, è possibile esperire:
- l’azione di riduzione per far dichiarare l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive;
- l’azione di restituzione, un’azione reale conseguente all’azione di riduzione che può essere esperita contro i beneficiari delle disposizioni ridotte e contro i terzi acquirenti al fine di ottenere la restituzione di immobili.
L’azione di riduzione: quando si può esperire? Quali i presupposti?
Prima di esperire eventuali azioni dirette alla reintegra della quota di legittima, è necessario calcolare effettivamente l’entità del patrimonio del de cuius all’epoca dell’apertura della successione per determinare precisamente la quota di riserva.
A tal fine viene compiuta la c.d. riunione fittizia: si tratta di un’operazione meramente contabile finalizzata alla ricostruzione dell’intero asse ereditario.
- Innanzitutto, viene formata la massa dei beni ereditari, ovvero quel complesso di beni facenti capo al defunto al tempo della morte.
- In secondo luogo, si procede alla detrazione dei debiti, e quindi sia i debiti contratti dal de cuius, sia i debiti sorti in occasione della sua morte (es. spese sostenute per i servizi funebri).
- Si aggiungono inoltre i beni che siano stati eventualmente oggetto di donazione da parte del de cuius, considerando il loro valore al tempo di apertura della successione. A tal fine bisogna prendere in considerazione anche i legati e le donazioni fatte allo stesso legittimario.
- Alla luce del risultante attivo ereditario si calcolano i diritti spettanti a ciascun legittimario e la quota di cui il testatore poteva disporre.
Accertata l’effettiva lesione della legittima, ciascun legittimario può esperire l’azione di riduzione e quindi impugnare le disposizioni testamentarie e gli atti di liberalità eccedenti la quota a lui spettante per legge (art. 553 cod. civ.). Condizione per l’esercizio di tale azione è l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario da parte del legittimario, azione soggetta a prescrizione ordinaria decennale. Sono oggetto di riduzione innanzitutto le disposizioni testamentarie e, solo in seguito, le donazioni: la riduzione avviene proporzionalmente e, nel caso delle donazioni, si comincia dall’ultima per risalire via via a quelle anteriori, secondo un ordine tassativo e inderogabile (Cass. n. 4721/2016).
Il codice prevede una disciplina specifica per la riduzione di attribuzioni immobiliari (art. 560 cod. civ.), in base alla quale:
- se il bene è comodamente divisibile, viene attribuita al legatario la parte necessaria ai fini della reintegrazione della riserva;
- se il bene non è comodamente divisibile e l’eccedenza supera il quarto, l’immobile rientra per intero nell’eredità;
- se il bene non è comodamente divisibile e l’eccedenza non supera il quarto, il legatario/donatario mantiene il bene e sorge l’obbligo di compensare in denaro il legatario.
In ogni caso, la domanda di riduzione con riferimento ad immobili o mobili registrati deve essere soggetta a trascrizione.
Le donazioni dirette, indirette e dissimulate
Ai sensi dell’art. 769 cod. civ., la donazione è il contratto col quale, “per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”. Si tratta quindi di un contratto a titolo gratuito con il quale si determina il contestuale arricchimento del beneficiario e il sacrificio economico del donatario: per tale motivo il legislatore richiede che tale atto sia stipulato con la forma dell’atto pubblico e in presenza di due testimoni.
Tuttavia, la liberalità può essere ottenuta anche tramite atti diversi dal contratto tipico di donazione, si parla in questo caso di donazioni indirette: l’art. 809 cod. civ., infatti, prevede l’applicabilità anche a questi casi della disciplina prevista per la revocazione per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli, e la riduzione delle donazioni dirette.
Nel tempo la giurisprudenza ha delineato le ipotesi più significative di donazione indiretta (Cass. civ. 18725/2017), ma si tratta di un elenco non tassativo. Tra queste:
- il contratto a favore di terzo,
- la contestazione di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, somma in precedenza appartenuta ad uno solo dei contestatari,
- il pagamento di un’obbligazione altrui compiuto dal terzo
- l’intestazione di beni a nome altrui,
- la stipula di un contratto oneroso a fronte di un corrispettivo molto inferiore o superiore al valore reale,
- la rinuncia abdicativa,
- il trasferimento del libretto di deposito a risparmio del portatore.
Ai fini della validità di tali atti, risulta sufficiente l’osservanza della forma richiesta dal negozio tipico a cui si è fatto ricorso per realizzare lo spirito di liberalità.
Dalle donazioni dirette si distinguono le donazioni dissimulate, che invece si realizzano quando le parti pongono in essere simulatamente un atto a titolo oneroso dissimulando una donazione: in questo caso si ha una divergenza tra la reale volontà delle parti e la dichiarazione. In tali ipotesi, per poter poi agire in riduzione bisogna prima agire al fine di ottenere la dichiarazione di simulazione relativa.
Oggetto della donazione indiretta
In dottrina e giurisprudenza si riscontrano orientamenti contrastati in merito all’individuazione dell’oggetto delle donazioni indirette, ovvero del bene su cui cade la riduzione. Il problema è dato dal fatto che molto spesso con la donazione indiretta bene attribuito al beneficiario è diverso dal bene uscito dal patrimonio del donante. In base ad un orientamento della Suprema Corte recentemente affermatosi, bisogna ritenere che:
- l’oggetto è costituito dal denaro, se questo viene dato senza che assuma rilievo il suo specifico impiego;
- l’oggetto è costituito dall’immobile quando il denaro viene dato con lo scopo precipuo dell’acquisto immobiliare.
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che, nell’ipotesi di donazione indiretta avente ad oggetto beni immobili, è possibile esclusivamente la riduzione per equivalente, senza che sia messa in discussione la titolarità del bene: in questo caso, quindi, il legittimario otterrà tramite l’esercizio dell’azione di riduzione esclusivamente un diritto di credito (Cass. n. 11496/2010, Cass. ordinanza n. 35461/2022).
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Dott.ssa Chiara Fucina