La comunione ereditaria: “quotina” e “quotona”
La comunione ereditaria: la differenza tra “quotina” e “quotona”. Di cosa si tratta? Molto spesso in ipotesi di comunione ereditaria si pone il problema della donazione o della vendita della c.d. “quotina”. Tali atti sono validi e convenienti? Quali sono gli effetti giuridici che ne scaturiscono?
Quotina e quotona: cosa si intende?
In ipotesi di successione ereditaria, quando l’eredità viene accettata da più persone si forma automaticamente una comunione ereditaria avente ad oggetto i beni relitti, ovvero i beni che facevano capo al de cuius al momento della morte. In questo modo gli eredi diventano tutti comproprietari dei beni, nonché contitolari di diritti e debiti facenti parte dell’eredità. Ciò significa che ad ognuno di essi spetta una quota ideale della massa ereditaria unitariamente considerata: in gergo notarile, si parla in questo caso della c.d. “quotona”.
Fino al momento della divisione dell’eredità, ogni coerede è titolare di una quota ideale dell’intero compendio ereditario ovvero di una percentuale dell’intera massa comune, e non già di una porzione precisamente delimitata. In virtù del principio di libera disponibilità della quota ex art. 1103 cod. civ., ciascuno di essi può in qualsiasi momento chiedere la divisione dell’eredità oppure può decidere di disporre della quota di propria spettanza, fatto salvo il diritto di prelazione che la legge prevede a favore degli altri coeredi.
Con la divisione avviene di fatto lo scioglimento della comunione ereditaria e, di conseguenza, ad ogni coerede viene attribuita la titolarità esclusiva di una determinata parte del bene o dei beni comuni.
Date queste premesse, si parla invece di “quotina” con riferimento alla quota di spettanza del coerede su un singolo bene rientrante in una più ampia comunione ereditaria. Mentre risulta pacifica l’esistenza della quota di comproprietà sull’intera massa ereditaria, in dottrina e in giurisprudenza si rinvengono invece orientamenti contrastanti in merito all’esistenza della quotina e alla possibilità per il coerede di disporne, ovvero, più precisamente, di venderla o donarla.
In merito si rinvengono due tesi opposte: una tesi più risalente ammette pacificamente l’esistenza della quotina e sostiene la validità ed efficacia degli atti dispositivi della stessa, atti che avrebbero quindi effetti reali. Più di recente si è affermato un orientamento di segno opposto che nega l’esistenza della quotina e quindi anche la possibilità di disporne con efficacia immediatamente traslativa.
La donazione della quotina
In passato è stata portata all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione della donazione della quota indivisa su un singolo bene rientrante in un più ampio compendio ereditario (Cass. Sez. U., sentenza n. 5068/2016). Chiamate a stabilire se la quotina deve essere considerata come bene futuro e quindi se la donazione della stessa sia un’operazione valida ed efficace, le Sezioni Unite sono in tale sede giunte a qualificare la quotina come “bene altrui”, sancendo per mancanza di causa donandi il divieto di donazione di cosa altrui e, quindi, anche il divieto di donazione della quotina. La Cassazione, infatti, fa ha stabilito che “la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante”. Elemento essenziale di tale contratto, infatti, è la presenza all’interno del patrimonio del donante del bene che s’intende donare.
Dunque, sarebbe di per sé nullo, in quanto privo di causa, l’atto di donazione della quotina: fa eccezione l’ipotesi in cui il beneficiario della donazione sia pienamente consapevole dell’altruità del bene al momento della donazione, risultando espressamente tale consapevolezza da una dichiarazione espressa nell’atto pubblico, e il donante si assuma l’obbligo di farsi assegnare il bene in sede di divisione dell’eredità (si ha in questo caso una donazione obbligatoria di fare). In questo ultimo caso, peraltro, il donatario ha il diritto di intervenire nella divisione ereditaria, affinché questa possa produrre efficacia nei suoi confronti.
La compravendita della quotina
Ancora più controversa è la possibilità per la quotina di essere oggetto di compravendita. Chiamata recentemente a pronunciarsi sul punto (Cass. Civ. sez. VI, sentenza n. 4428/2018), la Cassazione è giunta a ritenere che tale atto dispositivo abbia un’immediata efficacia obbligatoria, rimanendo sospesa l’efficacia traslativa dell’atto fino all’esito della successiva divisione della comunione ereditaria. Dunque, si tratterebbe di una vendita soggetta alla condizione sospensiva dell’assegnazione del bene al coerede-alienante in sede di divisione ereditaria. In questo senso, l’acquirente della quotina ha parimenti diritto di partecipare alla divisione ereditaria, a patto che abbia preventivamente trascritto l’atto di acquisto.
Dunque, la compravendita della quotina non rappresenta un atto particolarmente conveniente per l’acquirente, in quanto tale operazione produce effetti solo obbligatori sino all’esito del giudizio divisionale e presenta comunque rischi.
Il legato di quotina
La quotina può inoltre essere trasmessa tramite legato testamentario, ovvero può essere oggetto di successione a causa di morte a titolo particolare. In questo caso, tuttavia, vi sono orientamenti contrastati in merito alla qualificazione di tale atto come legato di cosa altrui (art. 651 cod. cod.) ovvero come legato di cosa solo in parte del testatore (art. 652 cod. civ.).
Una pronuncia del Tribunale di Brescia del 2018, inserendosi sulla scia della già citata sentenza delle Sezioni Unite, giunge a qualificarla come legato di cosa altrui, ai sensi dell’art. 651 c.c. Di conseguenza, il testatore potrebbe validamente disporre del bene altrui, e quindi anche della quota indivisa del singolo bene facente parte di una più ampia massa ereditaria, solo allorché emerga da dichiarazione scritta la consapevolezza da parte del testatore dell’altruità del bene. Per altro, le sorti della divisione ereditaria influiscono su tale legato, in quanto:
- Se in sede di divisione verrà assegnata all’onerato esattamente la proprietà di quel bene o di quella quota dello stesso, questa dovrà essere trasferita al legatario.
- Se così non sarà, l’onerato sarà obbligato a fargli ottenere la proprietà del bene o a corrispondergli l’equivalente in denaro (il c.d. giusto prezzo).
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Alla luce di quanto precede, ergo, gli atti di disposizione della quotina costituiscono delle operazioni delicate che vanno valutate con molta attenzione. Se hai bisogno di una consulenza in tema di successioni ereditarie, non esitare a contattare lo Studio Legale Pedretti di Brescia per una consulenza approfondita.
Dott.ssa Chiara Fucina