Uso esclusivo di un bene in comunione ereditaria

Cosa succede se un coerede ha goduto in via esclusiva di un bene immobile comune caduto in successione?

Cass. civ., sez. II, ordinanza 23 novembre 2018, n. 30451.

L’ipotesi oggetto del presente articolo è molto frequente: si pensi, ad esempio, al caso in cui più fratelli si contendono un immobile di proprietà di un genitore defunto, con cui uno solo dei figli viveva prima della sua morte e che quindi è restato nella disponibilità di uno solo dei coeredi anche dopo la sua scomparsa.

Gli altri coeredi hanno il diritto di ottenere un’indennità di occupazione per la mancata utilizzazione del bene?

Sul punto vi sono orientamenti contrastanti.

Un primo ordinamento giurisprudenziale risponde in modo affermativo al quesito proposto, considerando l’immobile un bene in grado di produrre frutti civili1.

Così ragionando, i Giudici ritengono che al vantaggio patrimoniale ricevuto dall’occupante esclusivo del bene in comunione consegua, in modo diretto, la potenziale perdita patrimoniale subita dagli altri coeredi esclusi dal suo possesso (Cass. n. 20934/2013).

Secondo altra tesi giurisprudenziale, invece, l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari non è di per sé idonea a produrre pregiudizio in danno degli altri. Per arrecare pregiudizio sarebbe necessario un ulteriore requisito, ossia che i comproprietari esclusi abbiano manifestato il loro dissenso. L’indennità di occupazione dovrebbe essere pertanto corrisposta soltanto nell’ipotesi in cui i contitolari esclusi dal possesso richiedano appositamente l’uso della cosa e questa richiesta fosse negata dal coerede che abita nell’appartamento (Cass. n. 2423/2015).

L’orientamento giurisprudenziale più recente ricalca quest’ultima decisione, operando peraltro una importante distinzione fra:

  • l’immobile utilizzato come bene economicamente produttivo di frutti civili (ad esempio perché concesso in locazione a terzi). I frutti civili sono rappresentati dalla somma di denaro incassato dal terzo conduttore dell’immobile comune e devono essere spartiti tra tutti i comproprietari;

  • l’immobile utilizzato secondo la sua destinazione d’uso in via esclusiva da uno solo dei comproprietari. In questa ipotesi il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, laddove esso non comporti acquisizione di frutti civili, non produce pregiudizio in danno degli altri comproprietari, salvo che essi non dimostrino a loro volta di aver provato a godere del bene e di non averlo potuto fare in quanto impediti dagli altri coeredi.

Dunque, se gli altri coeredi hanno chiesto la disponibilità di utilizzare l’immobile, in virtù del diritto di proprietà anch’essi spettante, il coerede che lo abbia goduto in via esclusiva è obbligato ad indennizzare gli altri per la mancata disponibilità del bene.

Viceversa, se non vi è stata richiesta di condivisione, gli altri coeredi non hanno diritto ad ottenere un indennizzo.

Il nostro Studio Legale e i nostri Avvocati restano a disposizione per maggiori informazioni ed assistenza in materia successoria, per tutto quanto debba o possa celebrarsi avanti il Tribunale di Brescia.

1  Art. 820, co. 3, cod. civ. «I frutti civili sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni».

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *