Immissione sonore dell’inquilino: risponde anche il proprietario dell’immobile?

risponde proprietarioCass. civ., ord. 1 marzo 2018, n. 4908

I rumori molesti e fastidiosi provenienti da un fondo o da un immobile di un vicino rappresentano certamente uno dei principali motivi di contenzioso (si pensi, ad esempio, al vicino di casa che suoni la chitarra oppure che ascolti la televisione ad un volume molto alto durante le ore notturne).

Il codice civile prevede che le immissioni che superano la soglia della normale tollerabilità non giustificate dall’esigenza della produzione attribuiscono a chi le subisce il diritto di chiederne la cessazione, oltre al risarcimento del danno subito.

Di regola, del danno cagionato a terzi dall’intollerabilità delle immissioni sonore risponde il soggetto che le ha poste in essere; sono previste delle deroghe a tale principio? Il proprietario dell’immobile concesso in locazione risponde per le immissioni rumorose prodotte dall’inquilino?

La risposta è in linea generale negativa: quando infatti la condotta posta in essere dall’inquilino è di per se stessa tale da turbare la quiete altrui, soltanto quest’ultimo sarà chiamato a rispondere del fatto dannoso causato.

Tuttavia, la responsabilità del proprietario dell’immobile non è automaticamente esclusa: quest’ultimo sarà chiamato a rispondere nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso dell’inquilino.

In altre parole, secondo l’ordinanza qui in commento, il locatore / proprietario risponde dei danni che sono derivati a terzi dalla condotta illecita dell’inquilino solo qualora, al momento della stipula del contratto di locazione, avrebbe potuto prefigurarsi, utilizzando l’ordinaria diligenza dell’”uomo medio” (bonus pater familias), che il conduttore / inquilino avrebbe «con ragionevole certezza» recato danni a terzi, provocando immissioni intollerabili.

In assenza di tal prova, il locatore è esente da qualsivoglia contestazione.

Si rileva, peraltro, che il proprietario dell’immobile non risponde nemmeno qualora avesse omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi (Cass. Civ., Sez. III, n. 11125/2015).

Clicca qui per leggere il testo integrale della sentenza.

Lo Studio Legale Pedretti, in Brescia, rimane a disposizione per maggiori informazioni e assistenza in tale materia

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