Cassazione, ord. 02.12.2014, n. 25508
Secondo la Suprema Corte nell’ipotesi in cui il il genitore non colpito da provvedimento di allontanamento non possa occuparsi del figlio minore in tenera età, l’eventuale allontanamento dell’altro genitore straniero, privo del permesso di soggiorno, costituisce un pregiudizio ed un rischio grave per lo sviluppo psico fisico del minore, con conseguente diritto, nell’interesse del minore, ad avere la temporanea autorizzazione al soggiorno prevista dall’art. 31, co. III, d.lgs. n. 286 del 1998.
La frequente mancanza della figura materna (in quanto occupata nell’accudimento e nella cura dell’altra figlia malata) costituisce infatti una condizione sufficiente per procedere ad una prognosi di pregiudizio irreversibile per l’equilibrio psico fisico della minore in caso di allontanamento anche dell’altro genitore.
Viene nuovamente confermata l’interpretazione meno restrittiva dell’art. 31 del T.U. Immigrazione, che consente di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno in tutte quelle situazioni in cui l’allontanamento del genitore privo del titolo di soggiorno potrebbe provocare al minore qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave (anche in considerazione dell’età o delle condizioni di salute dello stesso).
Secondo la giurisprudenza, in definitiva, per ottenere l’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale non è necessaria che vi sia una situazione particolarmente eccezionale o strettamente legata ai motivi di salute del minore.