Danni da vaccino anti Covid: si può ottenere un indennizzo? Chiedi all’Avvocato Pedretti di Brescia

In Italia, secondo i dati aggiornati al 18 ottobre, il 78% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid-19. Secondo l’ultimo rapporto sulla farmacosorveglianza pubblicato dall’AIFA, al 26 settembre 2021 sono risultati correlabili ai vaccini Covid 16 casi di mortalità, oltre a circa 15.000 eventi gravi (per cui, peraltro, la correlabilità non risulta ancora essere stata accertata). A questo punto, in ogni caso, è naturale chiedersi se, in caso di reazioni avverse o di effetti collaterali e conseguenti danni, lievi o importanti, esista la possibilità di essere risarciti, o comunque di ottenere, in qualche modo, un indennizzo.

Danni da vaccino anti-covid

Con la vaccinazione sostanzialmente di massa, la domanda infatti sorge spontanea: in caso di effetti dannosi a seguito della somministrazione del vaccino per il Covid, è previsto un risarcimento? Si tratta di una questione complicata e di non facile risposta, considerando da una parte la difficoltà di accertare il nesso causale tra la somministrazione del vaccino e il danno prodottosi, dall’altra parte l’impossibilità, per ora, di applicare automaticamente la normativa indennità prevista per il vaccino obbligatori.

Paradossalmente, i recenti decreti legislativi prevedono una serie di sanzioni e di restrizioni per chi decide di non sottoporsi al vaccino anti Covid ma, al contrario, non affrontano con chiarezza il tema di un’eventuale richiesta di risarcimento

Inoltre, poiché per sottoporsi al vaccino è previsto il consenso informato, è logico chiedersi se esista una tutela in caso di danni o di effetti spiacevoli.

La legge 210 /1992 prevede il diritto all’indennizzo per i soggetti che subiscono seri danni in conseguenza alla somministrazione di un vaccino obbligatorio: si parla di menomazioni permanenti, squilibri psico-fisici, lesioni gravi e infermità.

 

Indennizzo e risarcimento dovuti agli effetti indesiderati di un vaccino

Prima di tutto occorre fare una distinzione tra “indennizzo” e “risarcimento”. Il risarcimento è considerato un rimborso che consegue a una situazione di responsabilità civile, ovvero a un atto definito come illecito.

Diversamente, quando si parla di indennizzo, il danno può non essere causato da un comportamento illecito e non esiste pertanto un effettivo obbligo di rimborso. Tuttavia, la legge può prevedere la corresponsione di un importo a titolo di equa riparazione.

La legge di riferimento è, come abbiamo accennato, la L. 210 / 1992, che prevede l’indennizzo per il soggetto che subisca danni irreversibili dopo la somministrazione di un vaccino obbligatorio. Tale indennizzo viene stabilito tramite decreto e varia in base alla gravità dei danni che il vaccino ha provocato.

Tuttavia, come sappiamo, il vaccino anti Covid non è obbligatorio ma fortemente raccomandato: questo significa che gli eventuali danni da effetto collaterale devono essere trattati diversamente.

Secondo quanto stabilito dalla Legge 210 / 1992, i soggetti che abbiano subito lesioni o danni a seguito di vaccinazioni obbligatorie per legge o per disposizioni di un’autorità sanitaria, hanno diritto a un indennizzo in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento (Legge 210 /1992 e 229 / 2005).

Risarcimento per una vaccinazione non obbligatorio, ma fortemente raccomandata

Il vaccino anti Covid, come è già avvenuto in passato con altre vaccinazioni, non è ancora diventato obbligatorio, ma è appunto vivamente raccomandato. Inoltre, chi decide di non vaccinarsi, è soggetto a restrizioni e sanzioni.

Di conseguenza la possibilità di ottenere un risarcimento in caso di effetti collaterali e reazioni avverse pone alcune questioni di non facile soluzione, anche se, in realtà, già in precedenza la Corte Costituzionale si è espressa in merito all’indennizzo per i danni da vaccino non obbligatorio, estendendo l’efficacia della legge (per esempio con riguardo ai vaccini contro la rosolia, il morbillo, la parotite e l’epatite, e talvolta anche per l’antinfluenzale).

Questo significa che l’applicazione della legge per l’indennizzo dovuto ai danni causati dai vaccini, non si estende automaticamente a tutti i vaccini non obbligatori, ma solo ad alcuni casi particolari.

In assenza di una legge specifica, che possa riconoscere i danni causati dal vaccino anti Covid, i casi saranno valutati singolarmente dalle nostre Corti e, di conseguenza, il risarcimento non potrà essere né certo né immediato. Attraverso infatti una perizia medico – legale andrà accertato il nesso causale fra i danni permanenti riscontrati e la somministrazione vaccinale.

Quando si parla di vaccino raccomandato, ci si riferisce a una campagna vaccinale effettuata da autorità sanitarie locali o nazionali e mirata alla tutela della salute non solo del singolo individuo ma della collettività.

Sebbene la legge 210 / 1992 riguardi l’indennizzo da parte dello Stato per chi abbia subito danni da un vaccino obbligatorio, la Corte Costituzionale ha dichiarato che, tra un vaccino obbligatorio e un altro fortemente raccomandato non sussiste una differenza significativa. Il diritto a essere indennizzati, infatti, non dipende dall’essersi sottoposti a un trattamento sanitario obbligatorio, ma dall’avere deciso di sottoporsi per dovere e per rispetto nei confronti non solo di se stessi ma anche della collettività.

Danni da vaccino anti-covid

Danni da vaccino anti-covid: il consenso informato dei vaccinati e la tutela dei medici vaccinatori

Un altro dubbio legittimo riguarda il consenso informato che i vaccinati sono obbligati a firmare e lo scudo penale che protegge i medici vaccinatori: si tratta di elementi che possono compromettere o precludere il diritto ad ottenere un risarcimento in caso di danni?

Secondo la legge sul consenso informato, una persona che si sottopone a un trattamento sanitario ha il diritto di essere informata in maniera chiara e precisa in merito ai vantaggi, ma anche riguardo ai rischi del trattamento stesso. Nel caso in cui il Tribunale ritenga che l’informativa sia completa, il vaccinato non ha diritto a ottenere il risarcimento, in quanto è stato informato in merito ai possibili danni.

Qualora l’informativa fosse incompleta, il vaccinato ha diritto al risarcimento in sede civile, poiché lo scudo penale evita che medici possano essere condannati per reati penali. Questi ultimi non saranno quindi perseguibili per lesioni colpose o per omicidio colposo.

Danni da vaccino anti-covid: le responsabilità del produttore del farmaco

Un altro elemento da considerare è la responsabilità del produttore del vaccino. Il fatto che un prodotto farmaceutico sia autorizzato alla commercializzazione non evita le responsabilità del produttore in caso di effetti collaterali e danni derivati dalla somministrazione o addirittura di difetti nella formula del farmaco stesso.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 10 maggio 2021, n. 1222), un farmaco è difettoso se non garantisce lo stesso livello di sicurezza di altri prodotti simili, e le informazioni generiche presenti sul foglietto illustrativo non esonerano il produttore dalla responsabilità.

Se un soggetto è in grado di dimostrare una relazione tra un possibile difetto del vaccino e i danni subiti, può esercitare la propria pretesa creditoria, e il produttore può escludere la propria responsabilità solo dimostrando che, al momento della commercializzazione, tale difetto non era riscontrabile in base alle conoscenze scientifiche del momento.

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