Covid e responsabilità medica: la tutela del paziente e risarcimento danni a Brescia

Covid e responsabilità medica. Un mio parente malato di Covid ha avuto danni alla salute perché non è stato curato adeguatamente e tempestivamente. Posso chiedere il risarcimento al personale sanitario?

Covid e responsabilità medica

Covid e responsabilità medica: la posizione del sanitario

Covid e responsabilità medica. Le ipotesi di responsabilità del medico sono distinte in due momenti: la formulazione della diagnosi e la somministrazione delle cure.

Per quanto riguarda la diagnosi, possiamo ipotizzare un errore o un ritardo nella definizione della stessa che creerebbe un conseguente ritardo delle cure, facilmente evitabile.

Per il trattamento terapeutico invece le ipotesi possono essere di intervento negligente o imprudente, con un conseguente danno – altrettanto evitabile – alla salute del paziente.

Con l’introduzione della legge Gelli-Bianco si è cercato di tutelare chi esercita la professione sanitaria, contemperando il diritto costituzionale riconosciuto al paziente con la possibilità, per quest’ultimo, di avanzare comunque sempre le proprie pretese risarcitorie nei confronti della struttura sanitaria presso cui il sanitario opera.

Questa interpretazione, che può sembrare arbitraria, è in realtà nata per porre una regola di fronte ai numeri altissimi di contenzioso medico, penale e civile, con la conseguenza che sempre più spesso i sanitari fanno ricorso alla cosiddetta “medicina difensiva”. Si tratta di un atteggiamento del medico eccessivamente cautelativo, o della sua rinuncia a intervenire con una cura, per evitare eventuali azioni legali contro il suo operato.

Covid e responsabilità medica. L’articolo 2236 c.c.

Tutto questo è poi complicato dal contesto emergenziale della pandemia, che apre una serie di domande riguardo a quale condotta possiamo esigere dal personale sanitario in un contesto di carenza organizzativa e di risorse, e ancora, legata alla novità e alla poca prevedibilità di una malattia peraltro altamente virale

In ogni caso, vale quanto previsto dall’art. 2236 c.c.

  • Il medico, quindi, potrà essere giustificato in caso di assenza di linee guida in grado di orientare la terapia.
  • Sarà invece non giustificabile, nonostante il la situazione di pandemia, se per imprudenza o negligenza, non ha svolto ciò che la maggioranza dei suoi colleghi avrebbe fatto.

Sul piano della prova, il medico dovrà quindi dimostrare:

  • che ha tenuto una condotta “a regola d’arte”, e che non ha alcuna responsabilità sulla complicanza insorta nel paziente;
  • oppure che il danno subito dal paziente era imprevedibile e inevitabile, quindi indipendente dalla sua volontà o dal suo operato.

 

Domande e risposte

Il medico che ha somministrato un farmaco sperimentale oppure off-label ha fatto un illecito?

Nel contesto emergenziale il medico può aver somministrato al paziente Covid un farmaco sperimentale, oppure un farmaco previsto per un diverso impiego (off-label). Cosa dice la giurisprudenza a riguardo? Il medico è perseguibile?

Esaminiamo il quadro normativo: da un lato (art. 3, L. 94/98) esso impone al medico di attenersi alle modalità previste dal Ministero della Sanità, dall’altro (secondo comma dello stesso articolo) dà la facoltà al medico di somministrare un medicinale prodotto per un’indicazione, per una diversa impiego da quella autorizzata. Ora, la pandemia integra lo stato di forza maggiore e quindi può escludere il fatto illecito del medico.

 

Un mio parente è stato intubato senza il suo permesso. Posso chiedere il risarcimento del danno da mancato consenso informato?

Può essere che un malato di Covid ricoverato d’urgenza in ospedale sia stato immediatamente sottoposto a un trattamento e sia mancato il tempo materiale per procedere con il consenso informato. Il diritto di autodeterminazione ha fondamento nella costituzione (artt. 2, 13, 32 Cost.), ma ammette limiti in situazioni eccezionali, come appunto il contesto pandemico.

Il sanitario sarà quindi esente da responsabilità nel caso in cui il mancato consenso informato sia dovuto all’urgenza assoluta del trattamento sanitario.

 

Conclusioni: responsabilità medica e stato di necessità

In conclusione, possiamo affermare che oggi il sistema vigente ha tutti gli strumenti per poter regolare la responsabilità dei sanitari e degli Enti Ospedalieri in un contesto emergenziale.

In particolare, i casi di somministrazione di farmaci fuori etichetta o di mancato consenso informato, possono rientrare nel caso di forza maggiore. Il contesto pandemico è stato poi di tale gravità ed emergenza da rendere la prestazione sanitaria “di speciale difficoltà” (ex art. 2236 c.c.), così da escludere assai probabilmente l’illiceità dell’operato di medici e operatori.

Per quanto riguarda il danno da infezione nosocomiale, come abbiamo visto, sarà a carico della Struttura Sanitaria dimostrare che si è agito rispettando tutti i migliori protocolli anti-covid. In caso contrario, il paziente danneggiato potrà aver diritto al risarcimento dei danni tutti subiti, pur tenendo conto del contesto emergenziale in cui gli ospedali si sono trovati costretti ad operare.

In definitiva da una parte è giusto tutelare chi ha prestato la propria attività in prima linea con sacrificio e abnegazione, in un contesto grave e straordinario. Dall’altra parte, analoga tutela chiedono i familiari dei pazienti che hanno subito danni oppure sono deceduti a causa delle inefficienze organizzative degli ospedali, soprattutto una volta superata la prima fase pandemica.

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