Cass. civ. Sez. Unite, 15.06.2007, n. 13979
Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli (si forma e) si fonda sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne consegue, quanto al relativo saggio degli interessi, che l’eventuale contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne aveva disposto l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali (destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori) che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano risultare, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del titolo.
La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate sui buoni postali offerti in sottoscrizione ai richiedenti deve essere risolta dando la prevalenza alle seconde. L’accordo negoziale ha ad oggetto il contenuto enunciato dai buoni, anche quando in precedenza, con decreto ministeriale, siano state modificate le relative condizioni.
Conf. Trib. Bergamo, 30.07.2013
Si conferma il quadro giurisprudenziale radicatosi successivamente alla decisione delle Sezioni Unite sopra richiamata, ossia la prevalenza delle diciture che figurano sui buoni postali fruttiferi, consegnati ai sottoscrittori, con cui viene specificato il regime degli interessi, sulle condizioni, non conformi, fissate dal decreto ministeriale anteriore all’emissione di detti buoni. Quanto riportato sui buoni costituisce il patrimonio informativo in base al quale il singolo si è determinato alla sottoscrizione ritenendo la convenienza dell’affare per cui legittimamente confida che il contratto sarà disciplinato in accordo con le diciture su di essi.