Coronavirus: ecco il decreto “Cura Italia”

avvocato-bresciaDecreto Legge 17 marzo 2020, n. 18: cosa prevede?

Con il decreto meglio conosciuto come “Cura Italia” sono state adottate misure urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e per il sostegno economico delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, tutte strettamente connesse all’emergenza epidemiologica COVID – 19.

Il decreto è composto di 121 articoli ed è suddiviso in cinque titoli, in particolare:

  1. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (Titolo I);

  2. Misure a sostegno del lavoro (Titolo II);

  3. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (Titolo III);

  4. Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (Titolo IV);

  5. Ulteriori disposizioni (Titolo V).

Di seguito riportiamo alcune delle misure previste dal Decreto in commento.

  1. Cassa integrazione in deroga.

Tale strumento stato esteso a tutto il territorio nazionale a tutti i dipendenti di tutti i settori produttivi.

Più in particolare, possono ricorrere a tale cassa i datori di lavoro, ivi comprese le aziende con meno di cinque dipendenti, che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID – 19 per la durata totale di 9 settimane.

Questa possibilità è stata estesa altresì alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

  1. Assegno ordinario.

La possibilità di accesso a tale strumento è stato esteso ai lavoratori dipendenti presso i datori di lavoro iscritti al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) che occupano più di cinque dipendenti.

  1. Indennizzo pari ad euro 600,00 mensile non tassabile.

Tale indennizzo viene riconosciuto, per il mese di marzo, ai lavoratori autonomi e P.IVA (professionisti non iscritti ad Ordini; in gestione separata; artigiani; commercianti…).

  1. Fondo per il reddito di ultima istanza.

Si prefigge l’obiettivo di aiutare i lavoratori autonomi non compresi al precedente punto 3, ivi compresi i professionisti iscritti agli Ordini. Viene previsto un fondo ad essi destinati, che verrà erogato alla presenza di requisiti non ancora precisati

  1. Settore privato

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva COVID – 19 è equiparato all’assenza per malattia.

Si rammenta che per il settore pubblico questa previsione è prevista dal D.L. del 9 marzo 2020.

  1. Sostegno per i genitori che prestano attività lavorativa.

In ragione della chiusura degli istituti scolastici, coloro che hanno figli di età inferiore a dodici anni o con disabilità in situazione grave accertata possono usufruire del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo.

In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby – sitting nel limite di euro 600,00 (aumentato ad euro 1.000,00 per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e per le Forze dell’Ordine).

  1. Settore agricolo e della pesca.

È stata introdotta la possibilità di aumentare fino al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.

È prevista la costituzione di un fondo presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale, per la copertura degli interessi passivi sui finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati e per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

  1. Sospensione dei termini di impugnazione del licenziamento.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per i successivi sessanta giorni è precluso l’avvio di procedure di impugnazione del licenziamento e sono sospese le relative procedure pendenti avviate successivamente il 23.02.2020.

Inoltre, nel medesimo periodo il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per giustificato motivo oggettivo.

  1. Alcune delle misure adottate in campo fiscale.

  • Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo ed aprile, insieme al versamento IVA di marzo;

  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per i contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IV, ritenute e contributi di marzo);

  • disapplicazione della ritenuta di acconto per i professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000,00 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo ed aprile;

  • sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per il saldo e stralcio;

  • sospensione dell’invio di nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;

  • introduzione di un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione per il mese di marzo 2020, per i soggetti esercenti attività di impresa;

  • introduzione di forme di menzione per i contribuenti che non si avvarranno della possibilità di sospensione dei versamenti di contributi e imposte.

Ecco dunque esplicate le principali disposizioni adottate dal Governo Conte per sostenere l’economia nazionale colpita da questa terribile epidemia.

Lo Studio Legale Pedretti rimane a disposizione per ogni chiarimento nei propri ambiti di competenza.

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2 commenti su “Coronavirus: ecco il decreto “Cura Italia”

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