Coronavirus: la Lombardia entra in zona arancione

Continua l’emergenza sanitaria, anche se le misure restrittive adottate nelle scorse settimane hanno prodotto i primi risultati.

Le prime Regioni ad essere qualificate come “rosse”, infatti, presentano oggi un quadro epidemiologico in miglioramento, anche se ancora grave.

In questo quadro, con l’ordinanza del ministro della Salute del 27 novembre 2020 la Regione Lombardia viene classi­ficata per il periodo dal 29/11/2020 al 03/12/2020 come “zona arancione”. Le disposizioni applicabili previste      dal        DPCM      3        novembre      2020,       art       2,       sono      le       seguenti:

DISPOSIZIONI GENERALI DI LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI:

E’ vietato lo spostamento in entrata o in uscita dal territorio regionale e tra Comuni se non per com­provate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità; consentiti ma fortemente sconsigliati gli spostamenti all’interno del proprio comune di residenza.

Il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza è sempre consentito, cosi come il transito nel territorio regionale per raggiungere altri territori nazionali non soggetti a restrizioni negli sposta­menti.

Rimane il divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 05.00 in tutto il territorio nazionale.

ATTIVITA’ COMMERCIALI IN SEDE FISSA

Sono consentite le attività commerciali al dettaglio sia esercizi di vicinato, sia medie, sia grandi strutture di vendita e esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali.

Giornate festive e prefestive: centri commerciali.

Chiusi esercizi commerciali presenti ad eccezione di punti vendita di generi alimentari, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e i presidi sanitari all’interno dei centri com­merciali.

ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, sia su area pubblica che privata:  (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi):

Sospese le attività di ristorazione, ma rimane consentito:

  • la ristorazione con asporto (comprese bevande alcoliche) dalle ore 5.00 alle ore 22.00;
  • la consegna a domicilio

Sempre consentita l’attività di ristorazione senza limiti di orario in alberghi e strutture ricettive agli alloggiati.

Sempre consentite:

  • Attività di ristorazione in aree di servizio autostradali , negli ospedali e negli aeroporti.
  • Mense e catering continuativo su base contrattuale.

SERVIZI ALLA PERSONA (tra cui acconciatori ed estetiste):
consentiti sempre, anche all’interno dei centri commerciali

GIOCHI, SCOMMESSE E BINGO

  • Sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò : sospese sempre, anche quelle svol­te all’interno di locali adibiti ad altre attività differenti.
  • Gioco con dispositivi elettronici “slot machine” in qualsiasi luogo: sospeso.

ATTIVITA’ SOSPESE

  • musei, mostre e l’apertura di altri istituti e luoghi della culturali.
  • parchi tematici e di divertimento;
  • eventi e competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (ad eccezione delle competizioni a carattere nazionale riconosciu­te dai Comitati);
  • palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ad eccezione dell’ero­gazione di prestazioni rientranti nei livelli di assistenza);
  • centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  • feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  • sagre e fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • convegni, congressi e altri eventi in presenza;
  • impianti nei comprensori sciistici.

LE ATTIVITA’ CONSENTITE non espressamente sospese, si svolgono nel rispetto del distan­ziamento e delle specifiche linee guida.

Sono consentite tutte le attività produttive nel rispetto dei protocolli previsti per la loro attività.

VALIDITA’ DEI PROVVEDIMENTI:

Dpcm 3 novembre 2020: fino al 3 dicembre 2020.

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