Il nostro ordinamento giuridico prevede un organismo preposto alla tutela della vittima del “pirata della strada”, ossia di chi viene danneggiato, in un sinistro stradale, dall’automobilista che si dà alla fuga dopo aver investito una persona.
Una tale condotta, oltre ad avere rilievi penali, impedisce al danneggiato di conoscere le generalità del soggetto investitore nonché di avere il riferimento di una assicurazione a cui chiedere il risarcimento del danno patito.
Per questo motivo, con la Legge n. 990 del 1969 è stata introdotta l’assicurazione obbligatoria per ogni veicolo o natante (L. n. 990/1969) ed è stato istituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada (d’ora in avanti anche “F.G.V.S.”) che risarcisce i danni nel caso in cui il danneggiante non venga identificato.
Al fine di evitare frodi assicurative, il legislatore ha specificato che il Fondo risarcisce esclusivamente il danno alla persona, mentre il danno alle cose è risarcito soltanto nel caso in cui la vittima abbia subito lesioni gravi (con una franchigia di euro 500,00).
Procedura da seguire nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
- Richiesta al F.G.V.S. di procedere agli accertamenti in ordine al fatto ed al danno.
Il primo passo per ottenere il risarcimento del danno consiste nell’invio di una raccomandata a.r. alla Compagnia Assicurativa designata dal F.G.V.S. tramite la quale si richiede di procedere agli accertamenti in ordine al fatto ed al danno occorso.
La Compagnia Assicurativa provvederà quindi all’apertura di una posizione e, dopo aver effettuato le indagini relative all’eventuale presenza di responsabilità del veicolo non identificato, accoglierà o rigetterà la richiesta di risarcimento.
- L’invito alla stipulazione della convenzione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132 / 2014.
In caso di risposta negativa, prima di procedere dinnanzi al giudice è necessario rivolgersi ad un avvocato al fine di esperire la procedura di negoziazione assistita finalizzata ad un tentativo di definizione bonaria della vertenza.
Qualora la parte invitata alla stipulazione della convenzione assistita rifiuti espressamente o non aderisca alla stessa entro trenta (30) giorni, la condizione di procedibilità della domanda si considera avverata e si può iniziare un giudizio ordinario dinnanzi al giudice competente.
- La fase giudiziale.
Il giudizio si svolge necessariamente in assenza del soggetto che ha provocato il danno e, di conseguenza, la legge pone a carico del danneggiato dal sinistro un onere della prova rigoroso. La vittima che richiede l’intervento del Fondo deve dimostrare la presenza di due elementi:
- elemento oggettivo: mancata identificazione del veicolo coinvolto nel sinistro;
- elemento soggettivo: impossibilità di identificare il veicolo coinvolto mediante l’utilizzo dell’ordinaria diligenza.
Con la locuzione “ordinaria diligenza” significa che l’impossibilità incolpevole di identificazione non consiste solo nell’incoscienza o nell’incapacità di intendere e volere della vittima, ma può consistere anche solo in una difficoltà soggettiva legata, per esempio, ad un forte stato confusionale, a cattive condizioni psicofisiche, ad una limitata capacità visiva e via dicendo.
Infatti, quel che rileva ai fini del sorgere dell’obbligazione a carico dell’impresa designata non è accertare se vi sia stata una fuga del responsabile, ma se il veicolo per qualsiasi ragione non sia stato identificato e se vi sia stata una condotta diligente della vittima (Cass. 13.01.2015, n. 274).
Pertanto, tale obbligazione potrebbe affermarsi in assenza di una fuga immediata del responsabile (ad es. nel caso in cui questi fornisca alla vittima dati falsi); viceversa essa potrebbe essere negata la anche in presenza d’una fuga immediata (ad es., nel caso in cui il responsabile, datosi immediatamente alla fuga, venga successivamente intercettato e fermato dalle forze dell’ordine, e di tale circostanza la vittima venga portata a conoscenza prima dell’inizio del giudizio risarcitorio).
Venendo ora alla quantificazione del risarcimento del danno, si rileva che solitamente il giudice si fa affiancare dal consulente tecnico medico – legale; le parti processuali, a loro volta, possono nominare un consulente tecnico di parte (o CTP). Gli anticipi che il Consulente tecnico d’ufficio richiede al fine di espletare il proprio incarico sono poste a carico di colui che ne ha chiesto la nomina o, se l’incarico viene affidato su iniziativa del giudice, a carico dell’attore (cioè colui che ha promosso la causa).
Se a seguito dell’accertamento in ordine al fatto ed al danno il giudice ritiene la pretesa risarcitoria fondata in quanto il fatto è accaduto senza colpa della vittima ovvero senza che il veicolo potesse essere identificato con l’uso dell’ordinaria diligenza, condannerà l’assicurazione designata dal F.V.G.S. al relativo risarcimento.
Per un maggior approfondimento sul danno risarcibile, ci si permette di rimandare ad altro articolo pubblicato sul tema.
Tempistica.
La tempistica varia da Tribunale a Tribunale. A Brescia, attualmente, la procedura si esaurisce in 3 / 4 anni per quanto concerne il primo grado di giudizio. Se si ricorre avanti la Corte d’Appello, possono servire altri 3 / 4 anni di causa.
Costi.
Oltre ai costi dovuti per l’assistenza legale (si vedano le possibilità offerte dallo Studio per concordare i compensi professionali dell’avvocato), fuori dalle ipotesi in cui vi siano le condizioni per essere ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato, il procedimento ordinario di risarcimento del danno da circolazione di veicoli presuppone l’anticipazione delle cd. spese vive, da versarsi allo Stato, quale il contributo unificato, i diritti forfettari, le spese di notifica.
Lo Studio Legale Pedretti rimane a disposizione per maggiori informazioni ed assistenza in materia di risarcimento del danno causato dai cd. pirati della strada.