Sinistro stradale: quando e come posso ottenere il risarcimento del danno

avvocato bresciaIn questo articolo andremo ad analizzare che cosa fare nel caso in cui si rimanga vittima di un sinistro stradale e quali sono gli strumenti che la legge riconosce al danneggiato: illustreremo le ragioni per cui è opportuno rivolgersi ad un avvocato nell’ipotesi di incidente stradale nonché le prassi seguite dai Tribunali, con particolare riferimento al Tribunale di Brescia.

Definizioni

L’illecito civile consiste in qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto e che obbliga colui che l’ha commesso al risarcimento del danno (art. 2043 cod. civ.).

La disciplina dell’illecito civile da circolazione stradale si inquadra nella figura normativa descritta dal summenzionato art. 2043 cod. civ. così come integrata dal successivo art. 2054 cod. civ.

Tale articolo, al primo comma, dispone che «il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (per tali intendendosi tutti i tipi di veicoli, dagli autotreni alle biciclette) è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».

Prima di addentrarsi nella disciplina normativa vera e propria, è doveroso premettere che la nozione tecnico – giuridica di “circolazione stradale” ha una connotazione più ampia rispetto a quella che il termine “circolazione” assume nel linguaggio comune e che evoca l’idea di uno spostamento.

In tale espressione, infatti, è ricompresa anche la circolazione statica, ovvero la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa.

Per esemplificare, per posizione di arresto del veicolo si intende:

  • ingombro sugli spazi destinati a circolare;
  • operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata;
  • tutte le altre operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare.

La responsabilità del soggetto danneggiante e il risarcimento del danno

Una volta verificatosi l’evento dannoso, il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo: ciò significa che il conducente può andare esente da responsabilità solo se dimostra che la natura imprevedibile, improvvisa ed esorbitante dell’evento dalla normalità non gli ha consentito di effettuare alcuna manovra atta ad evitare il danno.

In tema di scontro tra veicoli, qualora non sia possibile accertare con esattezza la responsabilità di ciascuna condotta nella causazione di un sinistro (assenza di testimoni, assegni di non equivoci segni sulla sede stradale, ecc.) vige la presunzione di uguale concorso di colpa («Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli» art. 2054, co. 2. cod. civ.).

Di seguito elenchiamo alcuni esempi in cui la giurisprudenza ha escluso la responsabilità del conducente nella causazione di un sinistro:

  • Sinistro dovuto a scoppio di un pneumatico: il conducente di un veicolo a motore, per liberarsi dalla presunzione di colpa ex art. 2054 cod. civ. co. 1 non può limitarsi ad allegare e provare che il sinistro sia stato preceduto dallo scoppio di un pneumatico, ma ha l’onere di provare sia che lo scoppio non sia dovuto a difetto di manutenzione, sia che lo sbandamento seguito allo scoppio sia stato inevitabile e abbia precluso qualsiasi manovra di emergenza.
  • Sinistro dovuto a malore del conducente: la giurisprudenza ha ritenuto sussistere il caso fortuito, con conseguente esclusione di responsabilità in capo al conducente, nell’ipotesi di sopraggiunto malore repentino ed improvviso, mai manifestatosi prima.

Il danno risarcibile

Una volta esaurita la fase dell’accertamento dell’illecito sotto il profilo strutturale (an debeatur), la seconda fase riguarda il quantum risarcibile (quantum debeatur), il quale è strettamente correlato al danno effettivamente cagionato.

Per danno, in particolare, si intende il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale che deriva dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto.

Il danno si distingue in:

  • danno patrimoniale: pregiudizio economico che deriva dal sinistro (ad es. l’art. 137 del D.L.gs n. 209/2005, con riferimento all’invalidità specifica della capacità lavorativa, dispone che «nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordi delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni»).
  • danno non patrimoniale: si concretizza nella lesione di interessi della persona non connotati da rilevanza economica (lesione dell’integrità psico-fisica – cd. danno biologico; sofferenza psico-fisica; deterioramento della qualità della vita).

Ai fini della quantificazione e successiva liquidazione del danno non patrimoniale il Tribunale di Brescia segue i parametri indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano, a loro volta trasmessi dall’Osservatorio della Giustizia civile.

Ebbene, in punto di quantificazione, il Giudicante dovrà tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, risarcendo pertanto il danno tenendo conto di tutti i profili del pregiudizio (biologico, morale ed esistenziale).

L’azione per ottenere il risarcimento si prescrive in due anni. Tuttavia, se il fatto è considerato dalla legge come reato, come nel caso delle lesioni colpose, e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

Procedura da seguire per ottenere il risarcimento: perché rivolgersi ad un avvocato?

Ai fini dell’ottenimento del risarcimento del danno vi sono due fasi da seguire, quella stragiudiziale e quella giudiziale, quest’ultima solo eventuale, ovvero in caso di mancato esito positivo della prima.

A) La fase stragiudiziale.

Per prima cosa il danneggiato deve procedere a denunciare il sinistro alla Compagnia Assicuratrice del mezzo danneggiante, chiedendo altresì il risarcimento del danno subito tanto al conducente quanto alla Compagnia Assicuratrice del mezzo.

Si fa presente, peraltro, che il DPR n. 254/2006 ha introdotto il c.d. indennizzo diretto che consente a chi ha subito danni a seguito di un incidente stradale di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia di assicurazioni anziché a quella della controparte. Tale procedura è ammessa in caso di incidenti che coinvolgono non più di due autovetture responsabili e se non vi sono stati danni alla persona superiori nove (9) punti di invalidità.

L’impresa assicuratrice deve formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento ovvero comunicare i motivi del diniego della stessa rispettivamente entro sessanta giorni (in caso di danno alle cose) o novanta giorni (in caso di danno alle persone) dalla presentazione della domanda di risarcimento (art. 148 del D.lgs. n. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private)

Allorquando il soggetto danneggiato ritenga non soddisfacente l’offerta prospettatagli dall’assicurazione, ovvero in caso di diniego della stessa, prima di intraprendere un’eventuale azione giudiziaria è necessario esperire la negoziazione assistita la quale, difatti, dal 2014 costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Più in particolare, la negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza degli avvocati (art. 2, D.L. n. 132/2014).

Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che ne autenticano le firme, costituirà titolo esecutivo, valido anche per l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore a garanzia delle ragioni creditorie in caso di inadempimento (art. 5. D.Lgs. n. 132/2014).

Mentre nella successiva fase giudiziale è obbligatoria la difesa tecnica con l’avvocato, nella fase appena descritta il danneggiato potrebbe richiedere il risarcimento del danno senza legale: peraltro, tenuto conto della complessità delle procedure, l’assistenza di un avvocato è sempre consigliabile, anche perché, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, le spese di patrocinio sono integralmente a carico della Compagnia Assicurativa.

B    La fase giudiziale.

Se le parti non raggiungono un accordo il danneggiante può intentare un procedimento ordinario dinnanzi al Giudice competente.

Più in particolare, il danneggiato ha davanti a sé una triplice scelta potendosi rivolgere a:

  • giudice del luogo ove ha residenza o dimora il responsabile civile;
  • giudice del luogo ove ha sede la compagnia di assicurazione;
  • giudice del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione, cioè il luogo del sinistro.

La competenza per materia attiene al valore della controversia, infatti l’art. 7, co. secondo, cod. proc. civ. stabilisce che: «Il giudice di pace è competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi i ventimila euro», negli altri casi la competenza spetta al Tribunale.

Il giudizio si divide in due fasi, dovendo il giudice verificare l’esistenza tanto dell’an debeatur quanto quella del quantum debeatur che, rispettivamente, si riferiscono al se sia dovuto un risarcimento ed a quanto ammonti l’importo di volta ragionevolmente ottenibile.

L’accertamento della responsabilità può avvenire sia tramite prova testimoniale sia tramite gli accertamenti espletati dalle Forze dell’Ordine intervenute sia attraverso l’espletamento di consulenza tecnica di natura cinematica.

Per quanto concerne invece la quantificazione del risarcimento del danno subito, solitamente il Giudice si fa affiancare da consulente tecnico medico – legale; le parti processuali, a loro volta, possono nominare un consulente tecnico di parte (o CTP). Gli anticipi che il Consulente tecnico d’ufficio richiede al fine di espletare il proprio incarico sono poste a carico di colui che ne ha suggerito la nomina o, se l’incarico viene affidato su iniziativa del giudice, a carico dell’attore (cioè colui che ha iniziato la causa).

All’esito della sentenza, il giudice pone tutte le spese del giudizio a carico di colui che perde (la cosiddetta «parte soccombente»): ivi rientrano certamente anche le spese per la parcella del Ctu, con la conseguenza che, se l’anticipo è stato già versato dall’avversario a questi è dovuto il rimborso.

Nel caso di compensazione delle spese tra le parti (ossia quando il giudice decide di dividere tra i due contendenti in pari misura i costi del giudizio, lasciando che ognuno di questi sostenga le spese per la propria difesa), anche la parcella del Ctu viene equamente divisa. Per quanto attiene alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, queste rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, salvo, anche in questo caso, la compensazione delle spese tra le parti.

All’esito del procedimento il giudice adito pronuncia una sentenza definendo la controversia.

Tempistica

La tempistica varia da Tribunale a Tribunale. A Brescia, attualmente, la procedura si esaurisce in 3 / 4 anni per quanto concerne il primo grado di giudizio. Se si ricorre avanti la Corte d’Appello, possono servire altri 3 / 4 anni di causa.

Costi della procedura

Oltre ai costi dovuti per l’assistenza legale (si vedano le possibilità offerte dallo Studio per concordare i compensi professionali dell’avvocato), fuori dalle ipotesi in cui vi siano le condizioni per essere ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato, il procedimento ordinario di risarcimento del danno da circolazione di veicoli presuppone l’anticipazione delle cd. spese vive, da versarsi allo Stato, quale il contributo unificato, i diritti forfettari, le spese di notifica.

Lo Studio Legale Pedretti rimane a disposizione per maggiori informazioni ed assistenza in materia di risarcimento del danno prodotto da circolazione di veicoli (cd. infortunistica stradale).

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