Danno da infezione ospedaliera e Covid. Avvocato risarcimento danni a Brescia

“Danno da infezione ospedaliera. Un mio parente è stato ricoverato in ospedale per un malore. Qui ha contratto il virus Covid-19, ed è deceduto. Posso chiedere i danni all’ospedale?”

danno da infezione ospedaliera

Analizzando la letteratura scientifica e la giurisprudenza si parla di infezione nosocomiale, cioè ospedaliera, quando siamo in presenza di un’infezione che si manifesta generalmente dopo almeno 48 ore dal ricovero in ospedale (o nelle ore successive alla dimissione) e che non deve essere presente (neanche in fase di incubazione) al momento dell’ingresso nella struttura.

Il danno da infezione nosocomiale esige peraltro un discorso più ampio, che parte innanzitutto dalla considerazione delle caratteristiche della struttura ospedaliera –  ricordiamo che secondo le statistiche pre-Covid in Italia ogni 100 pazienti ricoverati, circa 6,3 contraggono un’infezione durante la degenza in ospedale – e che tenga conto della situazione contingente, determinata dall’epidemia di Coronavirus. Situazione in cui gli ospedali, loro malgrado, hanno costituto possibile luogo per la propagazione del virus.

Di fronte a questo scenario si pone quindi ancora più forte il tema della responsabilità medica per la prevenzione, gestione del rischio e in particolare la responsabilità organizzativa della struttura ospedaliera.

Danno da infezione ospedaliera: siamo ancora in una situazione emergenziale?

L’epidemia di Covid-19 ha indubbiamente costretto gli operatori del diritto a interrogarsi sull’esigibilità delle prestazioni, anche mediche, nel corso di una pandemia. Con la sua imprevedibilità e dirompenza il nuovo Coronavirus ha travolto la Sanità, rendendo impossibili, ardue o troppo onerose determinate prestazioni, in ambito contrattuale ma anche in ambito medico.

A marzo del 2020, nel cosiddetto “primo lockdown”, la pandemia ha costituito certamente causa di forza maggiore o di necessità, che ha reso impossibile un corretto adempimento della struttura sanitaria, tanto da escludere la responsabilità del medico che ha seguito le linee guida e le buone pratiche emanate dall’Istituto Superiore di Sanità sin dai primi momenti dell’emergenza.

A tal proposito nel D.L. 18/2020 era presente un emendamento (poi peraltro ritirato in sede di conversione del Decreto Cura Italia) che proponeva di svincolare dall’obbligo di responsabilità personale – penale, civile, contabile e da rivalsa – i sanitari che avessero operato nel contesto emergenziale.

Oggi il contesto emergenziale è mutato e la risarcibilità del danno da errore medico segue la normativa vigente.

L’epidemia in corso grava, soprattutto, sulla prestazione dei sanitari e può originare giudizi di responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) nei loro confronti, in tutti i casi in cui ci sia un errore medico ai danni di un paziente affetto da Covid-19.

Occorre peraltro distinguere tra la posizione del singolo professionista e quella della struttura sanitaria. La Legge Gelli-Bianco ha impostato infatti il regime della responsabilità medica in due sensi: la responsabilità contrattuale, diretta o indiretta, della struttura sanitaria, e la responsabilità extracontrattuale del singolo professionista.

Danno da infezione ospedaliera

Danno da infezione ospedaliera: la responsabilità è della struttura sanitaria

Per chi ha contratto il Covid in ospedale si parla di responsabilità non del sanitario, ma, se del caso, della struttura sanitaria nella quale si è trovato ricoverato.

Quindi “la colpa” dell’infezione è dell’ospedale? Possiamo ritenere, ragionevolmente, di sì, salvo che l’azienda ospedaliera non riesca a dimostrare che si è agito nel pieno rispetto della prudenza e diligenza, che è stato fatto tutto il possibile per evitare il contagio in base alle indicazioni della normativa e della letteratura scientifica.

La Struttura Sanitaria dovrà quindi provare di aver adottato tutte le migliori misure anti Covid (dall’organizzazione dei reparti sino alla disinfezione delle mani e della biancheria, all’uso di dispositivi di protezione, ecc.).

In caso contrario, l’addebito del danno da contagio – tenuto conto del particolare onere probatorio che grava nell’ambito della responsabilità medica – sarà imputato all’Ente Sanitario.

In giurisprudenza si parla di responsabilità autonoma della struttura sanitaria come carenza organizzativa colposa a sé stante, quindi non dipendente dal personale che qui opera. L’ospedale non è infatti solo la sede delle cure mediche, ma anche di una serie di altre prestazioni, tra le quali il vitto, l’alloggio, la sicurezza degli impianti e delle attrezzature, il personale medico e paramedico, che dovrebbe essere adeguato anche in situazioni di urgenza.

Il danno da infezione nosocomiale è quindi configurabile come danno da disorganizzazione o inefficienza conseguente ad una violazione dello standard medio di organizzazione ed efficienza della struttura sanitaria, che un paziente può ragionevolmente aspettarsi.

 

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