Buoni Postali Serie Q/P: il contrasto prosegue nelle Corti di Appello

L’esempio di Torino e Milano

Dopo le prime pronunce bresciane (clicca qui per leggere il commento già pubblicato), il contrasto giurisprudenziale già prodottosi avanti i Giudici di primo grado si sta determinando anche nelle sedi di appello territorialmente competenti.

Da una parte, infatti, i giudici di secondo grado di Torino e Venezia, seppur con accenti diversi, stanno confermando come, limitatamente al periodo di maturazione degli interessi dei buoni postali successivo al 20º anno, sia perfettamente applicabile il principio di diritto espresso da Cass., SS. UU. n. 13979/2007, secondo la quale nella disciplina dei buoni postali il vincolo contrattuale fra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; da ciò ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario la funzione stessa dei buoni postali che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possono essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono (così Corte App. Torino, sent. 15.02.2021, n. 183).

Dall’altra parte la Corte di Appello di Milano, invece, è capofila, insieme a Genova, di coloro che, concentrandosi sul potere di integrazione extratestuale del rapporto sotteso ai buoni postali, ritengono corretto e completo il timbro utilizzato per modificare i buoni postale della Serie P alla nuova Serie Q, anche tenuto conto che, con la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M.] il cliente era [rectius: doveva essere] a conoscenza della variazione dei tassi e dell’appartenenza del buono alla Serie Q/P e quindi dell’applicabilità dei tassi di rendimento previsti dal D.M. del 1986 per l’intero trentennio (per tutte Corte App. Milano, sent. 07.02.2020, n. 435).

I provvedimenti qui richiamati sottolineano una volta di più la necessità di valutare con attenzione le singole controversie e ogni azione legale, in un quadro in cui anche gli orientamenti di secondo grado appaiono contrastati: probabilmente la parola forse definitiva spetterà ancora una volta alle Sezioni della Suprema Corte.

Lo Studio Legale dell’Avvocato Pedretti è a disposizione per fornire i chiarimenti necessari.

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