Lavoro intermittente (o a chiamata) ed indennità di disoccupazione (NASPI)

avvocato brescia

In questo articolo si andrà ad analizzare quando un rapporto di lavoro possa essere qualificato intermittente (a chiamata) e, inoltre, se e in quali ipotesi sia possibile per il lavoratore percepire la disoccupazione nonostante lo svolgimento di tale attività lavorativa. 

Premessa: la disciplina del rapporto di lavoro intermittente. 

Il rapporto di lavoro intermittente, conosciuto anche come lavoro “a chiamata”, consiste in una particolare forma di lavoro subordinato caratterizzato da prestazioni di carattere discontinuo svolte per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, secondo le necessità del datore di lavoro e nel rispetto della causali di utilizzo individuate dalla contrattazione collettiva o, in assenza, dalla legge. 

La caratteristica principale di tale tipo di contratto consiste nell’alternarsi di fasi in cui non vi è effettiva prestazione di lavoro, ma una semplice attesa alla chiamata. 

Le parti sono libere di stabilire l’obbligo per il dipendente di garantire la propria disponibilità a fronte delle chiamate del datore di lavoro: solo in questi casi il dipendente ha diritto all’indennità di disponibilità.  

Quest’ultima, in particolare, consiste in una somma di denaro che spetta al lavoratore per i periodi di non – lavoro ed il cui ammontare è stabilito dai contratti collettivi di riferimento (non può comunque essere inferiore al 20% della retribuzione mensile prevista dal CCNL). 

Il vincolo alla chiamata, peraltro, comporta che in caso di ingiustificato rifiuto da parte del lavoratore, quest’ultimo possa essere licenziato nonché obbligato alla restituzione di disponibilità riferita al periodo al rifiuto. 

Il contratto di lavoro intermittente prevede che il lavoratore possa prestare la propria attività lavorativa in favore del medesimo datore di lavoro per un periodo massimo di quattrocento (400) giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni solari: infatti, in caso di superamento di questo periodo, la legge prevede che il rapporto si trasformi in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

La disoccupazione Naspi nel contratto di lavoro intermittente. 

La “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (Naspi) consiste in un’indennità mensile rivolta ai lavoratori assunti con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto l’occupazione in modo involontario o dimessi per giusta causa. 

Essa spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui sono stati versati i contributi nei quattro (4) anni precedenti e, comunque, non può avere una durata superiore ai ventiquattro (24) mesi.  

Per quanto riguarda la misura di tale prestazione, essa è pari al settantacinque per cento (75%) della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro (4) anni. 

Il lavoratore che perde involontariamente il proprio lavoro può ottenere la Naspi anche se rimane titolare di un secondo contratto di lavoro di tipo intermittente. In tal caso il quantum della indennità di disoccupazione viene ridotta all’ottanta per cento (80%). 

Si fa presente che vi sono talune differenze a seconda che il rapporto di lavoro intermittente preveda o meno l’obbligo di risposta alla chiamata in favore del datore di lavoro, più in particolare: 

  1. nel caso di obbligo di risposta è ammesso il cumulo tra prestazione dell’Inps (Naspi) ed il reddito da lavoro dipendente soltanto qualora quest’ultimo, compresa l’indennità di disponibilità, non superi la soglia di euro ottomila (8.000,00) annui;
  2. in assenza di obbligo di risposta è necessaria un’ulteriore precisazione: 
    • quando il reddito da lavoro è inferiore ad euro ottomila (8.000,00) annui ed il contratto ha una durata pari od inferiore a sei (6) mesi vi è cumulo tra il reddito e la Naspi; 
    • quando il contratto di lavoro ha una durata superiore a sei (6) mesi la Naspi rimane sospesa nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene effettuata, mentre potrà essere erogata nei periodi cosiddetti non lavorati.  

In ogni caso (ipotesi 1 e 2) il lavoratore, entro 30 giorni dalla domanda di ottenimento Naspi, deve comunicare all’Inps il reddito annuo che prevede di ottenere. 

Per completezza si allega la circolare dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale riguardante le disposizioni in materia di indennità Naspi anche nel contratto di lavoro intermittente (clicca qui per leggere la circolare INPS). 

Il nostro Studio Legale, operante in Brescia e provincia, rimane a disposizione per maggiori informazioni ed assistenza in ambito di diritto del lavoro. 

Dott.ssa  Alessandra Sangiorgi

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