Il Trattamento di fine rapporto (TFR): che cos’è e quando spetta

avvocato bresciaPremessa. 

La Legge n. 297/1982 ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto trattamento di fine rapporto (TFR). 

Con tale locuzione si fa riferimento ad una somma di denaro che viene accantonata dal datore di lavoro e che viene corrisposta al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.  

Il diritto alla liquidazione del TFR è riconosciuto a tutte le categorie di lavoratori dipendenti nei seguenti casi: 

  • interruzione del rapporto alla scadenza del termine contrattualmente previsto 
  • licenziamento; 
  • dimissioni da parte del prestatore di lavoro. 

Trattasi dunque di una retribuzione differita nel tempo che si incrementa per ogni anno di lavoro prestato: in particolare, si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5 (art. 2120, co. 1, cod. civ.). 

Sono possibili le anticipazioni del TFR? 

L’articolo 2120 cod. civ. prevede che il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso il medesimo datore possa chiedere, in costanza di rapporto, un’anticipazione non superiore al settanta (70) per cento sul trattamento cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. 

Il datore di lavoro concede le anticipazioni richieste annualmente entro i limiti del dieci (10) per cento degli aventi titolo e comunque del quattro (4) per cento del numero totale dei dipendenti. 

In ogni caso, la richiesta di anticipazione deve essere motivata dall’esigenza di far fronte a delle necessità, più in particolare (art. 2120, co. 8, cod. civ.): 

  1. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 
  1. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. 

È inoltre possibile chiedere un’anticipazione per far fronte alle spese da sostenere durante i periodi di congedo parentali nonché di congedo formativo (quest’ultimo soltanto per lavoratori con almeno cinque anni di anzianità maturata presso lo stesso datore di lavoro e per un periodo non superiore ad 11 mesi). 

 Si fa presente che nel 2015 con l’introduzione – in via sperimentale – della Legge di Stabilità, veniva accordata ai lavoratori dipendenti nel settore privato con contratto di almeno sei (6) mesi la possibilità di ottenere un anticipo del TFR in busta paga in luogo all’accantonamento.  

Tale legge, efficace per il periodo temporale 1 marzo 2015 – 30 giugno 2018, non è stata prorogata ed oggi non è più in vigore: pertanto, la possibilità di ottenere il TFR in busta paga è stata abolita. 

È possibile cedere il TFR? 

I lavoratori dipendenti posso cedere l’intero TFR in quanto non si applica il limite del quinto dello stipendio (art. 52, D.P.R. n. 180/1950). 

È inoltre possibile vincolare il TFR quale garanzia di prestiti personali (con cessione del quinto e con delega di pagamento), sia per la quota già accantonata sia per la quota che verrà maturata successivamente. 

 Quando avviene la liquidazione del TFR? 

Come prima si è anticipato, il diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento di tale somma si perfeziona con la risoluzione del rapporto lavorativo: tale momento, infatti, segna l’immediata esigibilità del credito, nel senso che lo stesso può riscosso (salvo diversa previsione del contratto collettivo). 

Più in particolare, il TFR viene liquidato direttamente dal datore di lavoro, ad eccezione delle aziende con più di cinquanta (50) dipendenti per le quote maturate dopo il 30.12.2006, le quali vengono liquidate dal Fondo Tesoreria INPS (cd FTINPS). 

Il nostro Studio Legale rimane a disposizione per maggiori informazioni ed assistenza in ambito di diritto del lavoro. 

Dott.ssa  Alessandra Sangiorgi

Condividi l'articolo: