Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro?

avvocato brescia

La provincia di Brescia, purtroppo, ancora oggi è uno dei territori con la più alta incidenza di infortuni sul lavoro: lo Studio Legale dell’Avvocato Pedretti rimane a disposizione per maggiori informazioni ed assistenza in tale materia. 

Premessa. 

Con la locuzione “infortunio sul lavoro” si intende la lesione originata in occasione di lavoro da una causa violenta dalla quale derivi la morte della persona la menomazione, parziale o totale, della sua capacità lavorativa. 

Per tutelare i lavoratori vittime di infortunio è stata introdotta l’assicurazione obbligatoria (D.P.R. n. 1124 / 1965) che consente loro di beneficiare di prestazioni sanitarie specifiche nonché di ottenere un indennizzo (commisurato, ovviamente, alla gravità dell’evento) quando l’astensione dal lavoro è superiore a tre (3) giorni. 

I requisiti necessari affinché possa dirsi integrato l’infortunio, pertanto, sono i seguenti: 

  • occasione di lavoro: consiste nel nesso causale tra il lavoro ed il verificarsi del rischio cui può conseguire l’infortunio. Si badi che il rischio considerato è soltanto quello specifico, cioè il rischio cui è sottoposto solo il lavoratore in ragione dell’attività svolta (es. per attività di sollevamento carichi; radiazioni solari…); 
  • causa violenta: fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro e che danneggia l’integrità psico – fisica del lavoratore. Essa può essere provocata, a titolo esemplificativo, da sostanze tossiche, da sforzi muscolari, da condizioni climatiche o microclimatiche etc.; 
  • lesione: alterazione dell’organismo fisiopsichico del lavoratore in ragione della causa violenta verificatasi in occasione di lavoro; 
  • durata inabilità al lavoro: superiore a tre (3) giorni. 

Importante sottolineare che nel concetto di “infortunio” nei termini sopra esplicati è compreso altresì quello “in itinere”, cioè quello occorso al lavoratore durante il percorso seguito per raggiungere il posto di lavoro, con esclusione delle interruzioni o deviazioni effettuate indipendenti dal lavoro o comunque non necessarie (in questi ultimi casi l’indennizzo è escluso). La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all’indennizzo anche per l’infortunio commesso con l’utilizzo di un mezzo di trasporto privato soltanto se considerato necessario al corretto svolgimento della prestazione lavorativa. Ad esempio, ricade in tale ipotesi l’utilizzo giustificato dalla mancanza di mezzi pubblici oppure quando questi non consentano la puntuale presenza sul luogo i lavoro o risultano gravosi in relazione alle esigenze familiari (Cass. n. 10162/2001Cass. n. 12891/2000). Si tratta, comunque, di un accertamento effettuato caso per caso in relazione alla situazione concreta. 

Conseguenze dell’infortunio sul rapporto di lavoro. 

In caso di infortunio, sia esso professionale od extraprofessionale, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo previsto dalla legge o dai contratti collettivi (cosiddetto “periodo di comporto). Nelle ipotesi in cui l’inabilità si prolunghi oltre il periodo di comporto ciascuna delle parti può recedere dal rapporto  

In ogni caso, l’infortunio non modifica la scadenza del contratto a termine, il quale si risolve alla data che era stabilita al momento dell’assunzione o a quello della proroga. 

Cosa fare in caso di infortunio? 

Obblighi del lavoratore. 

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro, od al preposto, di qualsiasi infortunio – anche di lieve entità – che gli accada 

Tale adempimento è di estrema importanza: infatti, se il datore di lavoro non ne venga altrimenti a conoscenza e non provvede alla denuncia / comunicazione all’INAIL nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità economica per i giorni antecedenti a quelli in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio (art. 52, D.P.R. n. 1124/1965). 

Obblighi del datore di lavoro. 

Il datore di lavoro ha l’obbligo denunciare all’INAIL gli infortuni verificatisi nell’ambiente lavorativo e / o a causa della prestazione lavorativa (esclusi quelli per i quali siano prognosticati guariti entro 3 giorni).  

La denuncia deve essere fatta entro due (2) giorni da quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento e deve essere corredata dal certificato medico già trasmesso all’Istituto assicurativo direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. 

Si fa presente che dal 12 ottobre 2017 la denuncia va fatta all’INAIL deve essere effettuata in modalità telematica. 

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l’evento entro ventiquattro (24) ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, salvo l’obbligo di denuncia / comunicazione nei termini e con le modalità di legge. 

L’infortunio del lavoratore non assicurato. 

Mediante la previsione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’ordinamento giuridico italiano tutela anche i dipendenti che non sono stati assicurati.  

All’uopo, l’art. 67 del D.PR. n. 1124/1965 sancisce che «gli assicurati hanno diritto alle prestazioni dell’Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo»: in altre parole, le violazioni del datore di lavoro, pur comportando l’irrogazione di sanzioni a loro carico, non possono pregiudicare in alcun modo il diritto del lavoratore alla prestazione dell’INAIL. 

Dott.ssa Alessandra Sangiorgi

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