Cassazione, 28 maggio 2015 n. 1102
Con quest’ultima pronuncia la Suprema Corte ha confermato che se il marito si è assunto in sede di separazione o divorzio l’obbligo di corrispondere “le spese ordinarie e straordinarie” della casa coniugale, tale onere ricomprende anche l’obbligo di corrispondere le spese condominiali gravanti sull’immobile.
Ciò che conta è l’inerenza della spesa all’immobile e non, invece, il fatto che il costo verta sulle parti comuni dell’edifico o sulla proprietà individuale; partecipando alle spese delle parti comuni, infatti, si può godere in modo pieno anche della proprietà individuale.
Viene riconfermato l’orientamento per cui i coniugi, nella loro autonomia negoziale, anche al momento della crisi coniugale possono stabilire obblighi di natura patrimoniale che trascendono dalla mera statuizione dell’assegno di mantenimento per il coniuge più debole.