Il congedo parentale, con retribuzione al 30% dello stipendio, può essere richiesto nei primi 12 anni di vita del figlio anche in adozione o in affido, con un prolungamento di 4 anni e con la possibilità di frazionarlo in ore, anche se non previsto nel contratto collettivo di riferimento.
Con il congedo parentale i genitori possono usufruire di un periodo di astensione dal lavoro pari a 10 mesi. Si può ripartire tra mamma e papà e può essere richiesto nei primi 12 anni di vita del bambino. Lo scopo del congedo parentale è permettere ai genitori di stare vicini al figlio piccolo per rispondere ai suoi bisogni affettivi e relazionali. Per maggiori informazioni sul congedo parentale, chiedi al tuo avvocato del lavoro a Brescia!
A chi spetta il congedo parentale
Il congedo parentale spetta al genitore che lo richiede, lavoratore o lavoratrice dipendente titolare di uno o più rapporti di lavoro in atto, anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto poiché disoccupato o lavoratore autonomo. Può essere richiesto inoltre dalle madri lavoratrici autonome per un periodo massimo di 3 mesi.
Quanto dura il congedo parentale?
Il congedo parentale dura per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 (vedi sotto) se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, e può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Più nel dettaglio può usufruire del congedo parentale…
- La madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non oltre ai 6 mesi, e successivo al congedo obbligatorio di maternità
- Il padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi.
- Il padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se questa non lavora.
- Il genitore solo (padre o madre) dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi
Buono a sapersi…!
Solo al padre che fruisce per almeno 3 mesi – frazionati o continuativi – del congedo parentale è data la possibilità di godere di 7 mesi di congedo (anziché di 6), e il periodo complessivo dei genitori potrà essere esteso a 11 mesi. Questa norma è stata pensata per incentivare il padre lavoratore a occuparsi dei figli piccoli, un ruolo generalmente ricoperto, per tradizione consolidata, quasi in esclusiva dalla madre.
Genitori adottivi o affidatari
Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali. Tale diritto è indipendente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non va oltre il compimento della sua maggiore età.
Il congedo parentale si può richiedere fino ai 12 anni del bambino
Con l’art. 8, il decreto attuativo del Jobs Act ha esteso ai primi 12 anni di vita del bambino il periodo entro cui può essere esercitato. Precedentemente al 2015 invece tale congedo – retribuito per intero – era fruibile entro l’ottavo anni di vita del bambino.
Il congedo vale anche per i genitori adottivi o affidatari
L’art. 10 del d.lgs. n. 80/2015, con riferimento all’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione nazionale o internazionale o di affidamento, estende le stesse tutele ai genitori adottivi o affidatari. Il congedo parentale può essere quindi fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre la maggiore età del figlio.
Il congedo parentale: periodo minimo di preavviso
L’art. 7 del decreto legislativo n. 80/2015 stabilisce in 5 giorni il periodo minimo di preavviso per fruire del congedo parentale. Il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo.
Retribuzione durante il congedo parentale
- Fino ai 6 anni di vita del bambino l’INPS corrisponde un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.
- Dai 6 anni del bambino e fino agli 8 anni il congedo parentale rimane con un’indennità al 30% della retribuzione solo nel caso in cui il reddito individuale del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
- Dagli 8 ai 12 anni del bambino il congedo non è più retribuito, anche se fruibile.
Prolungamento del congedo per figli con handicap
La legge prevede un prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di 3 anni in favore della madre o del padre di un minore disabile grave fino al compimento dei 12 anni.
Per tutta la durata dei tre anni, il genitore del disabile avrà diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione, che sarà corrisposta al genitore richiedente anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia il diritto.
Se il bambino disabile è ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria, decade tale diritto del genitore, tranne il caso in cui sia richiesta la presenza del genitore nella struttura stessa.
Il Congedo parentale: domande e risposte dall’avvocato
1. Posso fruire del congedo parentale a ore anziché a giorni?
La fruizione su base oraria, invece che su base giornaliera, è opzione sempre consentita per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga, o mensile, precedente a quello nel quale ha inizio il congedo, che però non è cumulabile con permessi o riposi.
I genitori al congedo posso chiedere in alternativa il part-time, con possibilità di reintegro al tempo pieno al termine del periodo di congedo.
2. Durante il congedo parentale posso svolgere altre attività che non siano l’accudimento di mio figlio?
Il diritto al congedo parentale, per entrambi i genitori, nasce per accudire i propri figli e per tutelare la maternità e la paternità.
In questo senso il congedo non può essere utilizzato per scopi diversi, anche se indirettamente favoriscono i figli – per esempio economicamente – con un’attività lavorativa svolta nel periodo di astensione facoltativa.
La violazione della norma può avere come conseguenza il dover restituire allo stato le indennità e il mancato accredito dei contributi, ma anche la possibilità di incorrere in sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro.
3. Mia moglie è casalinga, posso usufruire del congedo parentale?
Può il papà chiedere il congedo parentale se la mamma è casalinga? Dalla giurisprudenza non abbiamo una risposta univoca. Prevalgono due tesi differenti.
La prima considera la mamma casalinga al pari di una lavoratrice non retribuita in favore di terzi (la sua famiglia) e con compiti quindi che la distolgono dalla cura dei bambini. In questo caso il congedo di maternità, non potendo essere richiesto dalla madre, è fruito dal padre.
Altre sentenze invece affermano che la casalinga, organizzando la propria attività autonomamente, può ritagliarsi del tempo per accudire i figli. Decade quindi il diritto del padre di richiedere il congedo parentale, tranne nel caso in cui la madre dimostri con “specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni” di non poter prendersi cura della prole.