Blocco sfratti e covid-19: le ultime novità

Con la conversione in legge del D.L. n. 41/2021, il legislatore emergenziale proroga ulteriormente il blocco dell’esecuzione degli sfratti, seppur introducendo alcune novità per inquilini e proprietari.

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Con altro articolo già si erano affrontate le ripercussioni della pandemia da Covid-19 su rapporti di locazione in essere (Locazioni commerciali e Covid: quali norme applicabili?). In questa sede si affronta la principale misura adottata dal legislatore emergenziale per contenere gli effetti sociali dell’epidemia, ossia il blocco del rilascio degli immobili a seguito dell’emissione di provvedimento per accertata morosità o a seguito di decreti di assegnazione nell’ambito di procedure esecutive, nell’ipotesi in cui l’immobile sia abitato dal debitore e dalla sua famiglia (per maggiori informazioni sulle procedure di sfratto clicca qui).

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultimo provvedimento in data 21.05.2021, il legislatore introduce una serie di distinzioni sulla normativa sinora adottata, a seconda del momento in cui è stato emesso il provvedimento di rilascio.

Presupposto indispensabile

La sospensione dell’esecuzione degli sfratti / rilasci degli immobili riguarda esclusivamente, come nei precedenti provvedimenti legislativi, i provvedimenti per morosità sia ad uso abitativo che commerciali, ivi compresi i decreti di trasferimento, quando l’immobile è occupato dal debitore e dai suoi familiari.

Fatta questa premessa vediamo le nuove scadenze oggi in vigore, che tengono conto della data in cui il Tribunale ha emesso il provvedimento di rilascio (ossia il titolo esecutivo da porre in esecuzione tramite gli Ufficiali Giudiziari).

Blocco sino al 30 giugno 2021:

Sospensione di tutte le esecuzioni forzate di rilascio di immobili sulla base di un titolo esecutivo che ha origine per morosità dell’inquilino, ad esclusione pertanto, ad esempio, delle procedure di finita locazione o dei provvedimenti adottati in via d’urgenza.

Blocco sino al 30 settembre 2021:

Sospensione di tutte le esecuzioni forzate di rilascio di immobili per morosità, limitatamente a provvedimenti adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020.

Blocco sino al 31 dicembre 2021:

Sospensione di tutte le esecuzioni forzate di rilascio di immobili per morosità, limitatamente a provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021. In altre parole, dall’1 ottobre 2021 si potranno eseguire tutti i provvedimenti emessi antecedentemente al primo ottobre 2020.

Alla luce del quadro sopra descritto, dal primo luglio 2021 sarà possibile dar corso indistintamente a tutte le esecuzioni di rilascio, compresi quelli per morosità, quando il provvedimento di rilascio è stato emesso in data precedente al 28 febbraio 2020 ovvero in data successiva al 30 giugno 2021.

Se hai altri dubbi o domande da rivolgere a un avvocato che si occupa di locazioni a Brescia, contattaci senza impegno: saremo lieti di rispondere alle tue domande.

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