Corte di Cassazione, sentenza n. 6855 del 03.04.2015
La Suprema Corte attribuisce sempre maggiore rilevanza alle cd. “famiglie di fatto”. Secondo i Giudici di ultima istanza, infatti, la nuova convivenza avviata dalla moglie beneficiaria di assegno divorzile può portare alla riduzione (o all’eliminazione) della contribuzione dell’ex coniuge quando essa assuma connotati di stabilità e continuità e quando i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio.
In queste situazioni, secondo la Corte di Cassazione, anche la futura cessazione della convivenza non potrà incidere sulle vicissitudini dell’assegno divorzile, in quanto “una famiglia di fato, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (…) dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi”.
Sempre secondo i Giudici della Suprema Corte, infatti, con la nuova famiglia di fatto “si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile”.