Cassazione, sentenza 19 gennaio 2015, n. 753
In una recente pronuncia la Suprema Corte torna ad esprimersi sui presupposti che possono determinare l’addebito della separazione ad uno dei due coniugi.
Secondo i Giudici di ultima istanza un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell’altro coniuge, può tradursi nella violazione dell’obbligo, nei confronti dell’altro coniuge, di concordare l’indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per il medesimo, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall’art. 143 c.c.
Tale atteggiamento unilaterale viola i doveri nascenti dal matrimonio anche quando si rivolge nei confronti dei figli, oggetto di un’educazione e di imposizioni eccessivamente rigide.
Qualora siffatte condotte si protraggano e persistano nel tempo, le stesse possono divenire fonte di intollerabilità della convivenza e quindi rappresentare, in quanto contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, causa di addebito della separazione.
Appare pertanto assodata l’affermazione per cui la persecuzione morale costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale, oltre che del dovere di collaborazione nell’interesse della famiglia, al pari della vera e propria violenza fisica.