Coronavirus: ecco il decreto legge 25.03.2020, n. 19

coronavirus avvocato bresciaCosa prevede il nuovo decreto legge 

Il decreto legge 25.03.2020, n. 19 costituisce il tentativo di mettere ordine ai vari provvedimenti che sinora sono stati adottati dal Governo e dalle singole Regioni per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19.

In particolare il provvedimento prevede la possibilità di adottare tutte le misure ritenute adeguate in base al rischio effettivamente riscontrato in specifiche parti del territorio nazionale o, se necessario, nella totalità di esso.

Le misure, anche cumulabili, hanno una durata stabilita per periodi determinati, ciascuno dei quali non superiore a trenta giorni reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31.07.2020.

Sintetizzando:

  • viene depenalizzato il mancato rispetto delle misure di contenimento, che sarà punito con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 3.000,00. A chi è stato denunciato prima del 25.03.2020 ai sensi dell’art. 650 cod. pen. sarà applicata la medesima sanzione amministrativa, nella misura minima e ridotta della metà (ossia pari ad euro 200,00);

  • resterà invece reato la violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al coronavirus;

  • è predisposto un nuovo modello di autodichiarazione per giustificare il proprio spostamento (clicca qui per scaricare la nuova autodichiarazione).

Le misure del D.L. (art. 1, co. 2)

In contrasto all’emergenza sanitaria in corso potranno adottarsi i seguenti provvedimenti:

  1. limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

  2. chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe;

  3. divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;

  4. applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

  5. divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

  6. limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

  7. limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

  8. sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto, nonché completa chiusura degli stessi;

  9. chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

  10. sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

  11. limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

  12. limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;

  13. possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

  14. sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

  15. sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;

  16. limitazione, sospensione dell’apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

  17. limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche con possibilità di fare salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

  18. limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;

  19. limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

  20. limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

  21. limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

  22. limitazione o chiusura di fiere e mercati, garantendo comunque un’adeguata reperibilità dei generi alimentari;

  23. specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

  24. limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non;

  25. obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

  26. disporre misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

  27. consentire o comunque regolamentare la modalità di lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;

  28. previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Chi adotta le misure (artt. 2, 3).

Sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute, sentiti il Ministro dell’Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia.

Inoltre, qualora esse riguardino esclusivamente una regione (o specifiche regioni) vengono sentiti anche i Presidenti delle singole regioni; se riguardano l’intero territorio nazionale viene sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome.

Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, le misure di cui al presente comma sono adottate sentito il Comitato tecnico scientifico.

Tuttavia, durante il tempo necessario all’adozione dei decreti e nei casi di estrema necessità, le misure possono essere adottate da:

  1. Ministro della Sanità: con un’ ordinanza di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale;

  2. Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco: con un’ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, con efficacia nella rispettiva Regione od anche a parte del territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

In questi casi (1, 2) le misure hanno efficacia per un tempo di tempo non superiore a sette giorni.

Hanno ancora effetti i provvedimenti fino ad oggi adottati? (art. 2, co. 3)

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni e, entro tale termine, sono sottoposte a verifica di persistente adeguatezza e proporzionalità ai fini della loro conferma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sanzioni e controlli (art. 4)

Il mancato rispetto delle misure di contenimento viene depenalizzato (non sarà più un reato) e sarà punito con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 4.000,00.

Inoltre:

  • in caso di violazione delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;

  • in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Resta inteso che si applica la legge penale qualora il fatto commesso sia invece punito come delitto, ossia, in particolare, in caso di dolosa violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive si applicherà l’art. 260, R.D. n. 265/1934., che prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

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