“Ogni volta che incontro un uomo mi chiedo: ma è davvero questo l’uomo che io voglio che i miei figli vedano un fine settimana sì e l’altro no ?”
Rita Rudner
Schematizzando, ogni accordo (nel caso di procedura consensuale) o ogni sentenza di separazione (in caso di procedura contenziosa) deve disporre almeno sui seguenti elementi:
- affidamento e collocamento della prole, disciplina delle frequentazioni con il genitore non collocatario: successivamente all’introduzione della legge n. 54/2006, è prevista la regola generale dell’affidamento condiviso (cfr. art. 155 cod. civ.). Ciò significa che i figli, dopo la separazione, vengono affidati (salvo ipotesi eccezionali) ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la loro potestà genitoriale sulla prole, concordando le decisioni di maggiore interesse relative ad istruzione, educazione e salute. Per quanto concerne l’attuazione del cd. diritto alla bigenitorialità dei minori, sarà il Tribunale a determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli (ossia il collocamento) presso ciascun genitore; peraltro il cd. collocamento alternato paritario fra i genitori è di fatto disapplicato dalle nostre Corti, che, ordinariamente, dispongono la collocazione del minore in modo prevalente presso uno solo dei due genitori, salvo il diritto per l’altro di vederlo e di tenerlo con sé in giorni ed orari prestabiliti;
- assegnazione della casa coniugale: con tale provvedimento il Tribunale attribuisce il diritto di abitazione sulla ex casa coniugale al coniuge presso cui restano collocati prevalentemente i figli non autosuffficienti, volendo garantire agli stessi la conservazione dello stesso ambiente di vita domestica goduto in costanza di matrimonio. Questo tema è comprensibilmente uno degli argomenti di maggior conflitto tra coniugi che stanno per separarsi tenuto conto che vengono a scontrarsi esigenze diverse: da un lato, quella del coniuge non proprietario che vorrebbe continuare ad abitare nella casa che è centro dei suoi affetti, dall’altro quella del coniuge proprietario che vorrebbe tutelato il suo diritto di proprietà;
- assegno di mantenimento per i figli non economicamente autosufficienti: il Tribunale stabilisce la misura con cui il genitore non collocatario deve contribuire al mantenimento del figlio: l’art. 155 cod. civ., a tal proposito, prevede che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice;
- assegno di mantenimento per il coniuge economicamente debole: il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.