Regione Lombardia: obbligatorio usare le mascherine

avvocato-bresciaOrdinanza 521 del 04.04.2020

Nella giornata del 4 aprile 2020 il Presidente della Regione Lombardia ha adottato nuove misure – sempre – volte a contrastare e contenere il diffondersi del COVID – 19.

Le disposizioni della presente ordinanza (clicca qui per leggerla) producono effetti dalla data del 5 aprile e sono efficaci fino al 13 aprile.

Preme preliminarmente specificare che, per gli aspetti non disciplinati da tale ordinanza rimane salvo quanto previsto dalle misure adottate dai precedenti decreti (più precisamente quelle contenute nei D.P.C.M. dell’8 marzo, del 9 marzo, dell’11 marzo, del 22 marzo 2020 e del 1 aprile 2020.

Il contenuto dell’ordinanza.

Il provvedimento è composto di 2 articoli1 e detta disposizioni in materia di:

  • spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive;

  • commercio al dettaglio;

  • attività di somministrazione e alimenti e bevande;

  • altre attività economiche;

  • servizi della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda gli spostamenti, la presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive è stabilito che:

  1. è fatto obbligo a chi esce dalla propria abitazione di coprirsi il naso e la bocca con mascherine o, in assenza, con sciarpe e foulard.

In ogni attività sociale esterna resta salva l’osservanza della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

  1. è consentito svolgere individualmente attività motoria, nonché uscire con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche purché sia mantenuta una distanza non superiore a 200 metri dalla propria abitazione;

  2. è vietato ogni assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Rispetto a quanto previsto dall’allegato n. 1 del D.P.C.M. dell’ 11 marzo, le misure concernenti il commercio al dettaglio sono state ampliate. In particolare, è prevista la possibilità di:

  1. acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità;

  2. vendere fiori o piante, ma solo tramite la consegna a domicilio.

È vietato il commercio effettuato mediante distributori automatici (salvo quelli di acqua potabile e del latte sfuso).

È vietata la vendita nei giorni festivi di alcuni prodotti tra cui attrezzature elettroniche, articoli per l’illuminazione, vernici (etc.).

Un’importante innovazione prevede che gli esercizi commerciali al dettaglio debbano mettere a disposizione dei clienti i guanti monouso e le soluzioni disinfettanti per le mani prima dell’accesso all’esercizio.

Infine, ai gestori di ipermercati, supermercati, discount alimentari e farmacia è raccomandato rilevare la temperatura corporea sia del personale sia dei clienti.

Per quanto riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande, il presente provvedimento consente il servizio reso nell’ambito della Pubblica Amministrazione, degli istituti penitenziari, delle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché di quelle a sostegno delle fasce fragili della società.

In ordine alle altre attività economiche si continuano ad applicare le misure adottate con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 (modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25.03.2020 e dal D.P.C.M. del 01.04.2020).

Tuttavia, sono state previste eccezioni per alcune attività come quelle legali e contabili, di direzione aziendale e di consulenza gestionale: infatti, ferma restando la modalità del lavoro agile, viene consentito il contatto diretto col cliente (previo appuntamento) soltanto per gli adempimenti indifferibili ed urgenti.

Infine, per le Pubbliche amministrazioni sono previste alcune misure tra le quali quella di adottare forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.

Sanzioni.

Il mancato rispetto delle misure viene sanzionato come previsto dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, già esplicate in un precedente articolo.

1 Art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia”; Art. 2 “Disposizioni finali”.

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