Affido alternato e spese straordinarie

Affido AlternatoCassazione, ord. 15.02.2017, n. 4060

La pronuncia in esame si presenta assai interessante per varie ragioni.

Dopo l’entrata in vigore della legge sull’affidamento condiviso, infatti, alcuni interpreti avevano voluto forzare il dato normativo ritenendo che nel nostro ordinamento fosse da ritenersi applicabile, se non da ritenersi la regola, il cd. affidamento alternato.

Tale istituto presupporrebbe la paritaria suddivisione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale nei medesimi periodi.

Invero l’istituto dell’affidamento alternato ha trovato rarissime applicazioni concrete e ne troverà ancora meno dopo la pronuncia della Suprema Corte oggi in esame.

Secondo gli Giudici di legittimità, infatti, l’affido alternato è soluzione educativa di scarsa applicazione, atteso che assicura buoni risultati unicamente allorchè sussista un preciso accordo fra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, compreso lo stesso minore, condividano la soluzione.

Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, la scelta dei Giudici del merito di disporre l’affido condiviso appare corretta, tenuto conto che modificare continuamente la propria casa di abitazione può avere un effetto destabilizzante per molti minori.

Fra le righe la Corte di Cassazione fa proprie le argomentazioni che anche le corti del merito avevano espresso in merito all’istituto:

  • l’affidamento alternato dei minori appare contrario ad un regime razionale di vita per i minori, tramutando la casa familiare (e non i genitori) nel costante punto di riferimento degli stessi (Trib. Napoli, sent. 22.12.1995);
  • l’introduzione dell’affidamento condiviso nel nostro ordinamento non impone affatto una suddivisione paritaria dei tempi di frequentazione dei figli, attenendo esclusivamente all’esercizio della responsabilità genitoriale (Trib. Messina, sent. 27.11.2012);
  • nell’interesse del minore è opportuno prevedere un collocamento prevalente, tenuto conto della necessità di assicurare allo stesso maggiore stabilità di vita, dotandolo di un ambiente preferenziale (Trib. Bari, sent. 16.03.2016, n. 1484).

La pronuncia in esame appare interessante anche per un altro principio affermato in tema di #spese straordinarie, che viene ribadito citando due precedenti conformi:

  • non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di informazione di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di soggiorno negli Usa per la frequentazione di corsi di lingua inglese da parte di uno studente universitario di lingue) costituente decisione di maggiore interesse per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass., sent. 26.09.2011, n. 19607);
  • non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta e stage per l’apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Nel caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non ha effettuato la spesa, il Giudice è chiamato a verificare la corrispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spese stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (così Cass., ord. 30.07.2015, n. 16175).

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza

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