Nulle le multe se l’autovelox non è omologato

Cass., ord. n. 10505/2024

È questo l’importante principio di diritto stabilito dall’ordinanza n. 10505 del 2024 pronunciata dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione.

Tale pronuncia, infatti, ha confermato le sentenze di primo e secondo grado che avevano annullato la contravvenzione elevata ad un automobilista, reo, secondo il Comune di Treviso, di aver oltrepassato il limite di velocità.

Nello specifico, l’autovelox che era stato utilizzato per rilevare la presunta infrazione, era stato posto in funzionamento successivamente alla sua approvazione, ma senza che fosse stata altresì svolta la necessaria omologazione; in ragione di ciò, sia il Giudice di Pace, che il Tribunale in funzione di Giudice d’Appello, avevano annullato il verbale di violazione opposto dall’automobilista.

Il Comune di Treviso, tuttavia, sosteneva la piena validità del rilevamento della velocità effettuato dall’autovelox; si è pertanto opposto all’annullamento della sanzione e ha proposto ricorso in  Cassazione, adducendo, a supporto della propria tesi, che l’omologazione dell’apparecchio fosse superflua, in quanto – al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’apparecchio e pertanto l’affidabilità della rilevazione – era da ritenersi sufficiente la semplice approvazione del medesimo.

Gli Ermellini, tuttavia, in ragione della specifica normativa dettata in materia dall’articolo 142 del codice della strada e dall’articolo 192 del relativo regolamento di esecuzione, hanno chiarito la diversa natura e le differenti funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione degli apparecchi elettronici utilizzati per le rilevazioni delle violazioni del codice della strada.

Invero, il procedimento di approvazione – come precisato dalla Suprema Corte – costituisce un passaggio semplificato e propedeutico per svolgere successivamente il più approfondito procedimento di omologazione. Esclusivamente quest’ultimo, svolto mediante specifici accertamenti tecnici, può garantire la precisa funzionalità dell’apparecchio elettronico e, conseguentemente, la correttezza della misurazione per la quale è stato congegnato.

In altri termini, solo in seguito all’omologazione l’autovelox potrà godere di quella affidabilità che è essenziale, affinché sulla sua rilevazione – e solo su quella – si possa ritenere provata la violazione contestata.

Invece, qualora l’apparecchio elettronico fosse stato esclusivamente autorizzato e non omologato, non sarebbe dotato di tale affidabilità, imprescindibile perché possa essere elevata una sanzione all’utente della strada.  

La Corte di Cassazione ha pertanto respinto il ricorso del Comune di Treviso e confermato l’annullamento del verbale con il quale era stata comminata la sanzione all’automobilista.

Seppur tale sentenza avesse ad oggetto esclusivamente il profilo del rilevamento della velocità, è indubbio, anche in ragione della pregressa giurisprudenza sull’argomento, che tale principio sia generalmente applicabile anche agli altri strumenti elettronici utilizzati ai fini delle rilevazioni delle violazioni del codice della strada.

Già in passato, in effetti, la Corte di Cassazione aveva avuto modo di specificare come, per gli apparecchi utilizzati per rilevazioni quantitative – come a titolo esemplificativo il rilevamento del tasso alcolemico –  potenzialmente soggetti a perdita della sensibilità con il passare del tempo, oltre all’iniziale approvazione e omologazione, sia necessario che gli stessi siano sottoposti a periodica taratura (solitamente annuale). In caso contrario, la rilevazione effettuata con tali strumenti, non può essere ritenuta valida e pertanto non è da sola sufficiente a costituire piena prova della presunta violazione.   

Tornando alla sentenza in commento, appare evidente come tale pronuncia possa rappresentare un importante precedente giurisprudenziale che potrà essere richiamato ai fini di fornire tutela ai tantissimi utenti del codice della strada che sono stati vittime di sanzioni ingiuste.

Lo Studio Legale resta a disposizione in caso di necessità di assistenza.

Avv. Mauro Assoni

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *