Cassazione Penale, Sezione III, 21 gennaio 2014, n. 2614
Le indicazioni concrete sul momento di crisi economica in cui versa il contribuente e la conseguente dimostrazione che il mancato pagamento sia dipeso realmente dall’impossibilità incolpevole di effettuarlo possono escludere il reato di omesso versamento Iva.
Seppur, infatti, il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico (per la sua commissione basta, dunque, la coscienza e volontà di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato), la Suprema Corte sembra offrire una minima apertura al contribuente che dimostri, oltre alla crisi di liquidità, anche la prova che l’omesso versamento non sia dipeso da scelta dell’imprenditore.